Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 19707/2026 del 29/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso; conferma quindi la decisione impugnata nella parte in cui la Corte di appello aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reati. Alla ricorrente sono poste a carico le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello che, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere per estinzione dei reati per intervenuta prescrizione in relazione al tentativo di violazione di domicilio. Deduce un unico motivo, denunciando vizio di motivazione quanto alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, sostenendo in sostanza che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto integrato il dolo. La Cassazione rileva però che la motivazione d'appello non presenta il vizio dedotto: la Corte territoriale ha logicamente valorizzato le dichiarazioni dell'imputata, dalle quali emergeva la consapevolezza di non avere alcun titolo per entrare nell'appartamento. Il ricorso viene quindi giudicato manifestamente infondato e dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    Richiamato come norma incriminatrice del tentativo relativo al reato contestato.

  • art. 614 c.p.

    Richiamato come norma incriminatrice della violazione di domicilio oggetto del procedimento.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Indicato come parametro del vizio di motivazione deducibile in cassazione; il vizio rilevante è quello che emerge dal contrasto logico della motivazione con le massime di esperienza o con le altre affermazioni del provvedimento.

  • art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p.

    Richiamato per escludere che la sentenza impugnata presenti un vizio di motivazione censurabile in cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, conseguente all'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione è censurabile solo se emerge una effettiva illogicità o contraddizione interna della decisione rispetto alle massime di esperienza o alle altre affermazioni contenute nel provvedimento, non già quando si richieda una rivalutazione del merito.
  • La sussistenza del dolo può essere desunta dalle dichiarazioni rese dall'imputato, quando da esse risulti la consapevolezza dell'assenza di un titolo legittimante la condotta.
  • Il ricorso per cassazione che si limiti a contestare la valutazione del dolo, senza individuare un reale vizio logico della motivazione, è manifestamente infondato e può essere dichiarato inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSequestro di persona
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.