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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09695/2026 del 13/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La condanna di merito resta ferma, non essendo stata annullata la sentenza impugnata.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale. La fattispecie concreta riguarda domande di accesso al reddito di cittadinanza presentate in più occasioni, nelle quali l'imputato avrebbe omesso di indicare la reale composizione del nucleo familiare e il reddito percepito dai familiari, circostanze ritenute ostative alla percezione del beneficio. I motivi di ricorso erano due: con il primo si contestava la conferma del giudizio di colpevolezza, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione; con il secondo si censurava il mancato riconoscimento della continuazione. La Corte ritiene il primo motivo manifestamente infondato perché mira a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione di merito ritenuta razionale e adeguata. Il secondo motivo è dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché la pena era stata irrogata nel minimo edittale senza aumenti per continuazione.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019 conv. in l. n. 26 del 2019

    norma incriminatrice contestata per l'omessa comunicazione di dati rilevanti nelle domande di reddito di cittadinanza, con conseguente rilevanza penale della condotta di indebita percezione del beneficio in base a false o incomplete indicazioni.

  • art. 81 c.p.

    richiamato per escludere l'interesse al motivo sulla continuazione, poiché la pena era già stata applicata nel minimo edittale senza aumenti.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 5465 del 04/11/2020, Sez. 6, Rv. 280601

    precedente richiamato per il principio secondo cui non è consentita in cassazione una rivalutazione alternativa delle prove quando la motivazione di merito sia logica e adeguata.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione alternativa del materiale probatorio quando la sentenza impugnata sia sorretta da una motivazione razionale e non manifestamente illogica.
  • La presentazione di domande per prestazioni assistenziali con omissione di dati essenziali sulla composizione del nucleo familiare e sui redditi rilevanti può integrare una condotta penalmente rilevante se tali dati sarebbero stati ostativi all'erogazione del beneficio.
  • La censura sul mancato riconoscimento della continuazione è inammissibile per carenza di interesse quando la pena è stata già determinata nel minimo edittale senza aumenti a tale titolo.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo diverse ipotesi normative.

Come è indicizzato

MaterieOmessa dichiarazioneImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiContinuazioneOnere della prova

Testo integrale

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