Cassazione Penale, Ordinanza n. 19822/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo ravvisabili ipotesi di esonero. La condanna di merito per il reato contestato è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per il reato di lesioni personali stradali. Con l'unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe trascurato le censure relative alla colpa delle persone offese, le quali, secondo la difesa, sarebbero apparse improvvisamente durante l'attraversamento della strada. La Corte di cassazione ha ritenuto la doglianza non deducibile in sede di legittimità perché sostanzialmente di merito e comunque meramente reiterativa di una censura già esaminata. Ha inoltre rilevato che la motivazione della Corte di appello era logica e coerente nel valorizzare il video dell'incidente, dal quale emergeva l'assenza di manovre di evitamento da parte del conducente e quindi la mancata attenzione alla presenza delle pedoni, una delle quali anziana e in movimento lento e cauto, travolte prima ancora di impegnare la sede stradale.
Norme richiamate
Norma incriminatrice contestata, relativa alle lesioni personali stradali; la responsabilità dell'imputato è stata confermata in appello e non scalfita dal ricorso, ritenuto inammissibile.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di esonero, della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che si risolvano in una mera rivalutazione del fatto o delle emergenze istruttorie, specie se il motivo ripropone questioni già esaminate dai giudici di merito.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a reiterare doglianze già respinte senza evidenziare reali vizi logici o giuridici.
- In tema di lesioni personali stradali, la velocità non eccedente il limite non esclude di per sé la responsabilità del conducente se dalle risultanze probatorie emerge una mancata attenzione alla presenza dei pedoni e l'assenza di manovre di evitamento.
- La possibile imprudenza della persona offesa non esclude automaticamente la responsabilità del conducente, quando la dinamica accertata dimostri che l'evento era prevenibile con una condotta di guida diligente.
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