Cassazione Civile, Ordinanza n. 25289/2023 del 25/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (assicurazione)
La controversia
Un soggetto aveva versato una somma rilevante per una polizza vita stipulata tramite un intermediario che si presentava come agente di una compagnia assicurativa, ma il mandato di agenzia era stato revocato tempo prima. L'ex agente aveva però continuato a utilizzare modulistica e riferimenti della compagnia, inducendo il cliente a confidare nella validità del contratto. Il giudice di primo grado aveva condannato l'ex agente alla restituzione del premio e aveva escluso la responsabilità della compagnia; in appello, invece, la società assicurativa era stata ritenuta responsabile ex art. 2043 c.c. per condotta omissiva, sul presupposto che avesse lasciato all'ex agente gli stampati utilizzati per la frode, senza ritirarli dopo la revoca del mandato. La società ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2043 c.c. e 40 c.p. e difetto di motivazione, sostenendo che la responsabilità omissiva richiede la violazione di uno specifico obbligo di agire, non di un generico dovere, e che nel caso concreto non esisteva alcun obbligo di ritirare i moduli dopo la revoca e la diffida; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 1227 c.c., lamentando che il danneggiato avrebbe potuto accorgersi della mancanza di legittimazione dell'intermediario usando l'ordinaria diligenza, anche perché vi erano elementi concreti che avrebbero dovuto insospettirlo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha chiarito che l'omissione civilmente rilevante in senso stretto è configurabile solo se vi è la violazione di uno specifico obbligo di agire; nel caso deciso, però, non si trattava di omissione pura, bensì di una condotta attiva di revoca dell'incarico cui si imputava soltanto il mancato rispetto di una cautela ulteriore, cioè il ritiro materiale degli stampati. La Corte ha ritenuto che la sentenza d'appello avesse erroneamente individuato tale obbligo cautelare senza indicarne la fonte e senza spiegare perché la diffida all'ex agente non fosse sufficiente. Ha inoltre giudicato carente e illogica la motivazione sul concorso colposo del danneggiato, perché il giudice di merito aveva valorizzato un solo elemento presuntivo senza considerare il complesso delle circostanze rilevanti. Per questi profili la decisione di secondo grado è stata cassata, con rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione per nuovo esame.
Norme richiamate
La responsabilità aquiliana per omissione è ammissibile solo nei limiti in cui la condotta omissiva integri la violazione di uno specifico obbligo di agire; nel caso concreto la Corte distingue tra omissione in senso stretto e mancato rispetto di una cautela nell'ambito di una condotta attiva.
Richiamato in via analogica per chiarire il rapporto causale e la rilevanza dell'omissione: l'omissione assume rilievo solo quando il soggetto aveva l'obbligo di impedire l'evento.
Il concorso colposo del danneggiato deve essere valutato considerando tutte le circostanze rilevanti e non può essere escluso o affermato sulla base di un solo elemento presuntivo isolato.
Massime di principio
- In tema di responsabilità civile, l'omissione in senso stretto non coincide con la mera violazione di una regola cautelare nell'ambito di una condotta attiva: per essere rilevante, richiede l'esistenza di uno specifico obbligo giuridico di impedire l'evento.
- Quando il danno discenda da una condotta attiva a cui si imputa il mancato rispetto di una cautela, il giudice deve individuare con precisione la regola cautelare violata e la sua fonte, spiegando perché essa fosse esigibile nel caso concreto.
- La revoca di un incarico o mandato, accompagnata da diffida a non utilizzare più documenti e segni distintivi del preponente, può escludere la necessità di ulteriori cautele non esplicitamente fondate su una specifica regola o obbligo.
- Il concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c. va accertato mediante una valutazione complessiva e coerente degli indizi disponibili; non è sufficiente una presunzione fondata su un solo elemento isolato o apodittico.
- Il giudice di merito deve dare conto, in modo non apparente, delle ragioni per cui ritiene o esclude la rilevanza causale e colposa delle condotte delle parti, soprattutto quando la decisione si fonda su presunzioni.
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