Cassazione Civile, Sentenza n. 14772/2024 del 27/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di avviso di liquidazione dell'imposta di registro e sanzioni relativo alla richiesta di registrazione del verbale di conciliazione giudiziale (24/07/2012) tra ECO-DEM S.r.l. e Liscate Immobiliare S.r.l.; l'Agenzia aveva qualificato la transazione come novativa e liquidato l'imposta di registro in misura proporzionale (3% sull'importo della transazione, ex art. 9 Tariffa, parte Prima, DPR n. 131/1986). Le ricorrenti contestavano che la transazione non fosse novativa ma conservativa, poiché aveva ad oggetto prestazioni già eseguite e derivanti da fatture assoggettate a IVA, e si trattava di un mero accordo di pagamento con modalità originarie (parte in denaro e parte con trasferimenti immobiliari soggetti a IVA).
La decisione
La Corte ha dichiarato ammissibile l'intervento adesivo di Liscate Immobiliare S.r.l.; ha accolto il ricorso di ECO-DEM S.r.l., cassando la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva qualificato la transazione come novativa. La Corte ha ritenuto che il giudice del merito aveva qualificato la transazione come novativa esclusivamente per lo scioglimento consensuale del rapporto per il futuro, senza accertare se lo scioglimento avesse efficacia ex tunc (estintiva anche per il passato) ovvero soltanto ex nunc (effetti per il futuro lasciando in vita le obbligazioni pregresse, con mera riduzione quantitativa). Per tali ragioni la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per una nuova qualificazione della transazione e per il prosieguo del giudizio; rinviata anche la regolamentazione delle spese di questo giudizio.
Norme richiamate
d.P.R. n. 131 del 1986, art. 29
«per le transazioni che non importano trasferimento di proprietà o trasferimento o costituzione di diritti reali l'imposta si applica in relazione agli obblighi di pagamento che ne derivano senza tenere conto degli obblighi di restituzione né di quelli estinti per effetto della transazione; se dalla transazione non derivano obblighi di pagamento l'imposta è dovuta in misura fissa»
Disciplina organica dell'imposta di registro sulle transazioni: se la transazione mantiene obblighi di pagamento soggetti a IVA trova applicazione la disciplina degli artt. 5 e 40 (alternatività IVA/registro); la qualificazione novativa mantiene rilievo perché estingue le obbligazioni pregresse rendendo operativa la registrazione proporzionale.
Tariffa, parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, art. 9
Norma applicata dall'Agenzia per liquidare l'imposta in misura proporzionale (3%) sull'importo della transazione qualora la transazione venga qualificata come atto soggetto a imposta proporzionale.
d.P.R. n. 131 del 1986, art. 40
Principio di alternatività tra IVA e imposta di registro: se persistono prestazioni soggette a IVA, l'imposta di registro non si applica nella misura proporzionale prevista per atti che trasferiscono la materia imponibile; la qualificazione novativa può rendere inapplicabile l'alternatività perché estingue le obbligazioni originarie.
d.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, comma 1
Stabilisce la responsabilità solidale delle parti contraenti per il pagamento dell'imposta di registro; da ciò deriva che non sempre sorge litisconsorzio necessario tra coobbligati.
Codice civile, artt. 1230 e 1976
Riferimenti ai principi sulla transazione e sulla novazione: la valutazione se una transazione abbia effetto novativo richiede accertamento sugli elementi di fatto e sulla volontà delle parti.
Codice di procedura civile, art. 332
Regola la notificazione dell'impugnazione alle altre parti nelle cause scindibili; qui rilevante per la valutazione dell'ammissibilità dell'intervento tardivo del coobbligato solidale.
Codice di procedura civile, art. 331
Norme sull'impugnazione incidentale tardiva e sulla tutela dell'interesse del coobbligato solidale: la Corte ha ritenuto ammissibile l'intervento adesivo tardivo a tutela dell'utilità della parte.
Massime di principio
- Distinguere sempre tra transazione novativa (efficacia ex tunc: estinzione del rapporto originario e costituzione di nuove obbligazioni) e transazione conservativa/semplice (effetti ex nunc o mera modifica quantitativa delle obbligazioni pregresse).
- La qualificazione come novativa o conservativa è fondata su accertamenti di fatto e sulla volontà delle parti; il giudice di merito è titolare dell'accertamento fattuale, ma la motivazione deve dimostrare se le obbligazioni pregresse siano state effettivamente estinte.
- Se la transazione è novativa, l'alternatività IVA/registro può risultare superata e si applica l'imposta di registro in misura proporzionale; se è conservativa e le prestazioni restano soggette a IVA, opera l'alternatività e si applica il regime IVA.
- Nei contratti di appalto, la semplice risoluzione consensuale per il futuro e il pagamento di quanto dovuto per le prestazioni già eseguite non sono di per sé elementi sufficienti a qualificare la transazione come novativa: occorre verificare se le obbligazioni passate siano state estinte e sostituite da nuove obbligazioni.
- Proceduralmente, i coobbligati solidali possono intervenire tardivamente con un'impugnazione incidentale/adesiva quando l'impugnazione principale mette in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza; non sempre è necessario che tutti i coobbligati siano parte dell'impugnazione principale.
- In casi simili è opportuno raccogliere e documentare prova chiara della volontà delle parti (espressa o desumibile) circa l'effetto estintivo ex tunc della transazione ovvero la sua natura esclusivamente conservativa, perché la qualificazione giuridica dipende dalla concreta analisi del contenuto negoziale.
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