Cassazione Civile, Sentenza n. 14774/2024 del 27/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano in Cassazione la sentenza della CTR Lombardia che aveva confermato avvisi di accertamento notificati nei loro confronti per gli anni 2004-2006. L'Amministrazione aveva imputato loro, per trasparenza, i redditi dichiarati dalla Sele s.a.s. di Anthologia s.r.l. (451.363,00€ per il 2004; 422.312,00€ per il 2005; 366.795,00€ per il 2006) ritenendo sussistere un meccanismo di interposizione fittizia mediante plurime cessioni e riacquisti di quote societarie finalizzate a far “evaporare” l'imponibile. I motivi di cassazione denunciavano: (i) errata applicazione dell'art. 5 DPR 917/86 e art. 1344 c.c. per l'asserita inesistenza o non prova dell'interposizione e della destinazione finale dei redditi; (ii) illegittimità del raddoppio del termine di accertamento (art.43, comma 3, DPR 600/1973) in assenza dei presupposti penali rispetto ai singoli ricorrenti; (iii) violazioni relative all'applicazione dell'art.85 DPR 917/86 e mancata considerazione della presunta inesistenza dei ricavi della società (anche alla luce di contestazioni rivolte a terze società fornitrici); (iv) censura sulla motivazione rispetto alle movimentazioni bancarie e alla documentazione prodotta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto fondata la ricostruzione amministrativa e confermata la decisione della CTR: i ricorrenti non hanno fornito in sede di merito alcuna spiegazione alternativa, documentata e plausibile sulla dinamica delle cessioni/riacquisti di quote e sulla neutralizzazione del reddito. Il raddoppio dei termini è stato considerato legittimo alla luce dei seri indizi di reato e del principio secondo cui è sufficiente l'insorgenza dell'obbligo di denuncia penale; la Corte ha inoltre ribadito che i proventi derivanti da attività illecita sono assoggettabili a imposta e che grava sul contribuente l'onere di provare l'inesistenza dei componenti positivi. Vari profili di doglianza processuale sono stati dichiarati inammissibili o infondati (difetto di specificazione delle norme violate, vizio serio di motivazione non dimostrato, preclusione per doppia conforme). Il ricorso è stato condannato alle spese di giudizio: i ricorrenti, in solido, devono corrispondere all'Agenzia delle Entrate €12.000,00 a titolo di compenso oltre alle spese.
Norme richiamate
d.P.R. 22/12/1986 n. 917, art. 5
Usato per giustificare l'imputazione per trasparenza del reddito ai soci in presenza di un meccanismo di interposizione/fittizia cessione di quote volto a neutralizzare l'imponibile; la Corte ha ritenuto corretta la sussunzione dei fatti in tale norma dato che i ricorrenti non hanno confutato la ricostruzione amministrativa.
cod. civ. art. 1344
Richiamato insieme all'art.5 DPR 917 per inquadrare l'operazione come negozio simulato/strumentale a fini di elusione/frode fiscale; la Corte ha ritenuto che la vicenda rientri nelle fattispecie richiamate.
d.P.R. 29/09/1973 n. 600, art. 43, comma 3
art. 43, comma 3, DPR 600/1973
Il raddoppio dei termini per l'accertamento è legittimo in presenza di seri indizi di reato che fanno sorgere l'obbligo di denuncia penale; rileva l'insorgenza dell'obbligo stesso e non la mera effettiva presentazione della denuncia.
d.lgs. 10/3/2000 n. 74, art. 4
Riferimento alla fattispecie di dichiarazione infedele: la Corte ricorda che il raddoppio dei termini può fondarsi su seri indizi di reati tributari come questo e che la soglia e gli elementi per integrare il reato possono essere valutati anche in relazione a condotte elusive.
d.P.R. 22/12/1986 n. 917, art. 85
Applicato in relazione alla tassazione di proventi collegati ad attività illecite: la Corte ha confermato che i redditi derivanti da attività illecite sono assoggettabili a imposizione e che la sentenza di merito ha correttamente ricondotto i fatti a tale disciplina.
legge 24/12/1993 n. 537, art. 14, comma 4
art. 14, comma 4, L. 537/1993
Richiamata per il principio che i proventi derivanti da attività illecita sono imponibili; la Corte ha usato tale principio per giustificare la tassazione dei redditi nel caso concreto.
cod. proc. civ. art. 360
Norma di rito usata per valutare i motivi di cassazione: molte censure sono state ritenute inammissibili o infondate (es. numero 3, 4 e 5) perché mancava la specificazione della norma violata, il vizio di motivazione non era di tale gravità da integrare nullità, o i fatti erano già oggetto di doppia conforme.
cod. proc. civ. art. 348-ter
art. 348-ter c.p.c., comma 4-5
Riferito per il principio di preclusione (doppia conforme): le questioni fondate sugli stessi fatti già decisi nei precedenti gradi sono precluse al controllo di legittimità.
d.lgs. 31/12/1992 n. 546, art. 36, comma 2
art. 36, comma 2, D.lgs. 546/1992
Citat o nella doglianza relativa alla motivazione su movimenti bancari; la Corte ha ritenuto comunque che la motivazione di merito fosse idonea e non del tutto apparente.
d.lgs. n.128/2015 e l. n.208/2015 (disposizioni transitorie)
art. 2 d.lgs.128/2015; art.1, commi 130-132, L.208/2015 (richiamo transitorio)
Richiamate per chiarire che le modifiche legislative successive non incidono sugli avvisi già notificati per i periodi anteriori al 31/12/2016: la Corte conferma l'applicabilità della disciplina ratione temporis.
Massime di principio
- Se il reddito è stato dichiarato da una società e poi imputato ai soci per trasparenza dopo operazioni di cessione/riacquisto di quote, grava sui soci l'onere di provare documentatamente l'inesistenza del reddito; l'assenza di spiegazioni alternative valide rafforza la ricostruzione amministrativa.
- Il raddoppio dei termini d'accertamento (art.43 DPR 600/1973 e art.57 DPR 633/1972) è legittimo quando sussistono seri indizi di reato che impongono l'obbligo di denuncia: non è richiesta l'effettiva presentazione della denuncia, basta l'insorgenza dell'obbligo.
- La tassazione dei proventi derivanti da attività illecite è ammessa (art.14 L.537/1993 e art.85 DPR 917/1986); la dichiarazione di inesistenza dei ricavi deve essere provata in modo rigoroso dal contribuente.
- In sede di cassazione i motivi devono indicare con precisione la norma violata e/o dimostrare vizi di motivazione tali da integrare nullità (motivazione totalmente mancante o meramente apparente). Censure generiche o prive di specificazione sono spesso inammissibili.
- La preclusione per doppia conforme (art.348-ter c.p.c.) impedisce rilitigazioni in Cassazione su fatti già decisi in modo conforme nei due precedenti gradi di giudizio.
- La presenza di indici di frode fiscale costruiti su complessi passaggi societari (cession i e riacquisti di quote, uso di società interposte) può legittimare la ricostruzione amministrativa anche in assenza della immediata individuazione del soggetto finale destinatario del reddito.
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