Cassazione Civile, Sentenza n. 14975/2024 del 28/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione impugnava la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva confermato la revoca del decreto ingiuntivo n.418/2004 ottenuto dall'ing. Giuseppe Porta e aveva riconosciuto alla Provincia la posizione di credito per € 19.149,91 (oltre interessi), con reciproche statuizioni sulla restituzione delle somme e rimborso parziale delle spese. Il ricorrente ha proposto quattro motivi principali: (1) violazione di legge per l'errata applicazione del principio di diritto enunciato con ordinanza di annullamento (vincolatività ex art.384 c.p.c.) in contrapposizione a successivo orientamento delle Sezioni Unite; (2) violazione degli artt.394,112 e 153 c.p.c. per il diniego della remissione in termini; (3) violazione dell'art.394 c.p.c. per l'esclusione dell'ammissibilità di una domanda di arricchimento senza causa come riconvenzionale; (4) questione di incostituzionalità dell'art.380‑bis c.p.c. e degli artt.374 e 384 c.p.c. sotto vari profili costituzionali. La Provincia ha resistito e proposto ricorso incidentale riferito a presunto error in procedendo e violazione dell'art.2909 c.c. con riferimento al giudicato interno sulla mancata produzione dei contratti d'opera professionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il giudizio estinto per rinuncia ex lege ai sensi dell'art.380‑bis, comma 2, c.p.c., sia con riferimento al ricorso principale sia al ricorso incidentale, perché nessuna delle parti ha depositato nel termine l'istanza di decisione sottoscritta dal difensore munito di nuova procura speciale. La Corte ha ritenuto che la memoria del ricorrente del 10.11.2023 costituisse espressione esplicita di non voler presentare l'istanza e di non voler rilasciare nuova procura, rappresentando dunque rinuncia implicita; ne consegue l'estinzione del giudizio e l'inammissibilità/irrilevanza delle questioni di costituzionalità sollevate dopo la estinzione. Il Procuratore Generale aveva chiesto l'estinzione e la Corte ha disposto la declaratoria di estinzione, con condanna alle spese a carico del ricorrente (testo indica "a spese integralmente...").
Norme richiamate
art. 380‑bis c.p.c.
Prevede la possibilità di proposta di definizione anticipata del giudizio; la decisione è subordinata alla presentazione, entro il termine previsto, di istanza sottoscritta dal difensore munito di nuova procura speciale. La mancata presentazione dell'istanza nel termine determina la rinuncia ex lege del ricorso e l'estinzione del giudizio.
art. 391 c.p.c.
Disciplina gli effetti della definizione del giudizio e delle pronunce successive; applicabile dopo la dichiarazione di rinuncia/estinzionedel giudizio per le conseguenze sulla regolazione delle spese.
art. 384 c.p.c.
Stabilisce che l'enunciazione del principio di diritto da parte della Corte vincola il giudice di rinvio; la Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui tale vincolo permane salvo ius superveniens (modifica normativa, dichiarazione di incostituzionalità o diritto unionale).
art. 374 c.p.c.
Riferito insieme all'art.384: disciplina la pronuncia di principio di diritto; nel caso è assunto che la vincolatività del principio si applica al giudice di rinvio e condiziona l'esame della controversia salvo ius superveniens.
artt. 394, 112 e 153 c.p.c.
Richiamati dal ricorrente in relazione alla remissione in termini; la Corte ha ritenuto infondata la censura perché la remissione non può sanare l'omissione derivante dalla mancata osservanza del vincolo procedurale imposto dall'art.380‑bis e non può essere invocata per aggirare la vincolatività del principio di diritto.
art. 336, comma 2, c.p.c.
Richiamato dalla Corte di merito in relazione all'efficacia restitutoria della riforma o della cassazione: fondamento della richiesta di restituzione delle somme percepite in corso di causa in virtù di titolo giudiziale annullato.
art. 360 c.p.c.
Individua i motivi di ricorso per cassazione; i mezzi proposti dal ricorrente sono stati esaminati alla luce dei motivi previsti dall'art.360, ma la questione di estinzione ha impedito l'esame di merito.
art. 363 c.p.c.
Consente alla Corte di formulare un principio di diritto nell'interesse della legge; la Corte ha ritenuto non possibile pronunciarsi ex art.363 una volta estinto il giudizio, perché non sussisteva un giudizio nel quale la questione fosse rilevante.
art. 390, comma 2, c.p.c.
Regola la rinuncia al procedimento; la Corte ha posto che la mancata presentazione dell'istanza di decisione prevista da art.380‑bis equivale a rinuncia ex lege, con effetti estintivi.
art. 23 legge n.87 dell'11.3.1953
Norma che regola la sollevazione di questioni di costituzionalità: la Corte ha ritenuto le questioni proposte irrilevanti perché sollevate da soggetto non legittimato nei modi prescritti (mancanza di procura e estinzione del processo) e quindi inammissibili ai sensi di tale norma.
art. 76 Cost. e artt. 3, 24, 25, 111 Cost.
Richiamati dal ricorrente nella prospettazione di incostituzionalità dell'art.380‑bis; la Corte ha ritenuto la doglianza infondata, osservando che la giurisprudenza non ha natura di ius superveniens paragonabile a una norma o a pronuncia della Corte di Giustizia UE e che le censure costituzionali non potevano essere esaminate dopo l'estinzione del giudizio.
art. 327 c.p.c.
Richiamato in relazione al termine annuale per il ricorso incidentale: la Corte ha osservato l'asserita tempestività del ricorso incidentale tenuto conto delle sospensioni dei termini.
Massime di principio
- Se la Corte emette una proposta di definizione anticipata ex art.380‑bis c.p.c., le parti devono presentare entro il termine previsto un'istanza di decisione sottoscritta da un difensore munito di nuova procura speciale; la mancata presentazione equivale a rinuncia implicita e determina l'estinzione del ricorso.
- Una proposta di definizione anticipata, una volta emessa, non è revocabile con effetti retroattivi: anche se il collegio può discostarsene, gli effetti formali della proposta (termine per l'istanza e la conseguente disciplina) permangono e la mancata risposta vale come rinuncia.
- Le questioni di legittimità costituzionale devono essere proposte nel corso di un processo ancora pendente e da soggetto legittimato secondo le forme processuali (procura ecc.); se il processo si estingue per rinuncia non è possibile farne valere la rilevanza.
- Nel giudizio di rinvio il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione ai sensi dell'art.384 c.p.c. vincola il giudice di rinvio e, salvo ius superveniens (modifica legislativa, sentenza di incostituzionalità o diritto UE vincolante), limita la possibilità di applicare successivi orientamenti di legittimità.
- Il richiamo al 'prospective overruling' o al mutamento giurisprudenziale non può essere utilizzato per sanare omissioni processuali proprie della parte (es. mancata proposizione di atti o mancato rilascio di procura): va invocato solo per prevenire effetti pregiudizievoli imprevedibili derivanti dal mutamento giurisprudenziale.
- Per evitare la perdita dei diritti processuali in situazioni analoghe, è essenziale agire tempestivamente (rinnovare procure se richieste, presentare istanze nei termini) e non confidare che il mutamento di orientamento giurisprudenziale esoneri dall'adempimento degli obblighi procedurali.
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