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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14977/2024 del 28/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Tralicci aveva eseguito un pignoramento presso terzi nei confronti di BNL S.p.A.; la banca si era opposta eccependo in compensazione un controcredito derivante dalla liquidazione delle spese giudiziali da una sentenza di primo grado. La ricorrente contestava la opponibilità del controcredito sostenendo che la sentenza su cui si fondava non era definitiva e che quel credito era a sua volta già pignorato e assegnato ai sensi dell'art. 553 c.p.c. In primo grado il Giudice di pace aveva accolto l'opposizione; in appello il Tribunale di Roma ritenne che il titolo giudiziale dell'esecuzione fosse stato annullato e che fosse quindi cessata la materia del contendere, e dichiarò di non potersi pronunciare sulla compensazione per mancanza di specifica impugnazione. Con un unico motivo in Cassazione la ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 e 360 n.5 c.p.c., sostenendo che con l'atto di appello era stata espressamente impugnata la condanna pronunciata dal giudice di primo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione, dopo aver dichiarato ammissibile il ricorso anche rispetto alla questione della procura speciale (in linea con la pronuncia delle Sezioni Unite n. 36057/2022), ha rilevato che nelle fasi di merito non erano state chiamate in causa due terze pignorate (Banca d'Italia e Poste Italiane S.p.A.), pur avendo entrambe veste processuale di terze pignorate. La Corte ha qualificato la situazione come mancata integrità del contraddittorio in presenza di litisconsorzio necessario, errore che il giudice d'appello avrebbe dovuto rilevare e che impone la rimessione al primo giudice. Perciò la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e ha rimesso la causa al Giudice di pace di Roma in persona di diverso magistrato per la prosecuzione del giudizio, demandando al giudice di primo grado anche la decisione sulle spese di questo giudizio e di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Richiamato come norma generale nell'ambito delle censure di violazione di norme di rito ma non oggetto di specifica analisi motivazionale nella decisione.

  • art. 115 cod. proc. civ.

    Richiamato tra le norme invocate dalla ricorrente in ordine alla valutazione del gravame e delle questioni di fatto/diritto dedotte, senza sviluppi decisionali specifici nella motivazione della Corte.

  • art. 116 cod. proc. civ.

    Richiamato nella formulazione del motivo di cassazione relativo alla valutazione del merito e della motivazione del giudice d'appello; la Corte non si è pronunciata sul merito sostanziale ma su profili di nullità per carenza di contraddittorio.

  • art. 360 n. 5 cod. proc. civ.

    Richiamato come parametro per censurare la sentenza impugnata per vizio di motivazione e falsa applicazione di norme procedurali; la Corte ha però fondato la decisione sulla nullità derivante dalla mancanza di litisconsorzio necessario.

  • art. 553 cod. proc. civ.

    Norma richiamata dalle parti in primo grado in relazione all'assegnazione del credito pignorato; la ricorrente sosteneva che il controcredito della banca fosse già pignorato e assegnato ai sensi di questa disposizione.

  • art. 83 cod. proc. civ. (riforma legge n.141/1997) e art. 365 cod. proc. civ.

    «A seguito della riforma dell’art. 83 cod. proc. civ. disposta dalla legge n. 141 del 1997, il requisito della specialità della procura, richiesto dall’art. 365 cod. proc. civ. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica; nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso...»

    La Corte ha ritenuto valida la procura per il giudizio di legittimità anche se non menzionava espressamente il provvedimento impugnato, alla luce del principio consolidato delle Sezioni Unite; la firma su foglio separato materialmente congiunto è equiparata alla procura in calce.

  • art. 1367 cod. civ. e art. 159 cod. proc. civ.

    Rinvocate come principi di conservazione nell'interpretazione della procura: in caso di dubbi la volontà deve essere interpretata in modo da consentire all'atto di produrre i suoi effetti, favorendo la validità dell'incarico al difensore.

  • art. 383 cod. proc. civ. comma 3 e art. 354 cod. proc. civ.

    Norme richiamate per disporre la cassazione e la rimessione della causa al giudice di primo grado (Giudice di pace) quando sussiste una nullità che impone la reintegrazione del contraddittorio in presenza di litisconsorzio necessario; la Corte ha disposto la rimessione ad un diverso magistrato.

Massime di principio

  • La mancata chiamata in causa di terzi pignorati che abbiano un interesse diretto alla controversia configura spesso un litisconsorzio necessario; l'assenza di tali parti può determinare la nullità della decisione e impone la rimessione al giudice di primo grado per reintegrazione del contraddittorio.
  • La validità della procura per il giudizio di cassazione dipende anche dalla sua collocazione topografica: la firma per autentica su foglio separato materialmente congiunto all'atto è equiparata alla procura in calce, purché non risulti in modo assolutamente evidente la non riferibilità al giudizio di cassazione.
  • Se un punto decisivo (es. eccezione di compensazione) non è stato specificamente impugnato nelle forme previste, la Corte di merito o di legittimità può ritenersi non competente a decidere su di esso; occorre impugnarlo espressamente per consentire la pronuncia definitiva su tale profilo.
  • Quando il titolo esecutivo su cui si fonda l'esecuzione è annullato o viene meno, può cessare la materia del contendere; tuttavia, questioni accessorie (come la compensazione o l'assegnazione di crediti pignorati) possono richiedere il reintegro del contraddittorio per essere decise correttamente.
  • In presenza di nullità rilevabile d'ufficio (es. mancanza di contraddittorio per litisconsorzio necessario), il giudice d'appello dovrebbe disporre la rimessione al primo giudice; in Cassazione la conseguenza tipica è la cassazione con rinvio al primo giudice in persona di diverso magistrato, con decisione anche sulle spese di giudizio.

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