Cassazione Civile, Sentenza n. 14697/2024 del 27/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva rigettato la richiesta di rimborso IMU relativo all'anno 2012. Il ricorrente sosteneva che l'annullamento, da parte del giudice amministrativo, delle delibere di adozione e approvazione del Piano di Governo del Territorio (PGT) avesse retroattivamente escluso l'edificabilità del terreno (mq 25.020), rendendo pertanto indebite le imposte pagate e giustificando la ripetizione ai sensi dell'art. 2033 c.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ribadito il principio secondo cui l'annullamento giudiziario degli atti di adozione/approvazione del piano urbanistico non incide automaticamente sulla qualificazione fiscale di edificabilità delle aree. Ai fini tributari rileva non solo l'edificabilità 'di diritto' (attribuita dal piano urbanistico) ma anche l'edificabilità 'di fatto', desumibile da elementi oggettivi quali vicinanza al centro abitato, sviluppo edilizio delle zone adiacenti, presenza di servizi pubblici essenziali, opere di urbanizzazione primaria e simili. La Corte ha altresì affermato che il diritto al rimborso non è automatico e che l'art. 2033 c.c. non trova applicazione sic et simpliciter in contrasto con la normativa tributaria; la facoltà di riconoscere rimborsi per aree divenute inedificabili è rimessa alla discrezionalità del Comune (art. 59, comma 1, lett. f) d.lgs. n. 446/1997). Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1, commi 164 e 165)
Citata fra le norme rilevanti nel motivo di ricorso; nel testo non è riportata una citazione testuale ma la Corte la menziona fra i riferimenti normativi utilizzati dal ricorrente.
Codice Civile (art. 2033)
L'art. 2033 (ripetizione dell'indebito) è ritenuto non applicabile in modo automatico alla fattispecie tributaria: il diritto alla ripetizione in materia fiscale può essere legittimamente limitato o escluso dalla normativa tributaria e dalla discrezionalità regolamentare del Comune.
D.L. 30 settembre 2005, n. 203 (art. 11-quaterdecies, comma 16)
Citato tra le disposizioni richiamate dal ricorrente; il testo della sentenza non propone una interpretazione normativa autonoma oltre al contesto di richiamo.
D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (art. 36, comma 2)
Interpretazione autentica del D.P.R. n. 131/1986: ai fini fiscali l'edificabilità va desunta dalla qualificazione attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione regionale o da strumenti attuativi, con effetti sulla valutazione del valore venale al momento del fatto imponibile.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (art. 5, comma 5)
Richiamato tra le norme relative all'imposizione sugli immobili; la sentenza utilizza il riferimento per inquadrare aspetti normativi sull'ICI/IMU.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (art. 59, comma 1, lett. f)
Stabilisce la potestà regolamentare comunale in materia di imposta sugli immobili: i Comuni possono, a titolo discrezionale, prevedere il diritto al rimborso per aree successivamente divenute inedificabili, fissandone termini, limiti e condizioni; ciò legittima l'esclusione legislativa o regolamentare del rimborso automatico.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (art. 52, comma 4)
Norma di riferimento per il sistema di valutazione automatica ai fini del registro; l'edificabilità ai fini fiscali influisce sulla non applicabilità di taluni meccanismi di valutazione automatica.
D.L. 11 luglio 1992, n. 333 (art. 5-bis, comma 3)
Richiamato nel quadro normativo che considera l'edificabilità di fatto anche ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio.
D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (art. 37, comma 5)
Richiami normativi relativi alla valutazione degli effetti dell'edificabilità sul valore dei beni e sulle imposte correlate.
Corte Costituzionale, sentenza n. 332/2002
Affermata la possibilità che il diritto alla ripetizione ex art. 2033 c.c. sia differente in materia tributaria e che il legislatore possa limitarlo o escluderlo legittimamente.
Cass. ord. n. 30372/2021 e Cass. n. 31174/2022
Precedenti della Corte di Cassazione richiamati che hanno stabilito il principio secondo cui l'annullamento del piano urbanistico non ha diretta incidenza sulla qualificazione fiscale di edificabilità e che occorre considerare anche l'edificabilità di fatto.
Altri precedenti della Corte di Cassazione citati (es. n. 19851/2012, n. 20137/2012, n. 23023/2016, n. 11182/2014, n. 27426/2018, n. 27077/2014, n. 18655/2016, n. 30732/2021, n. 18368/2019)
Consolidano l'orientamento che distingue edificabilità di diritto ed edificabilità di fatto e confermano che l'inizio del procedimento di trasformazione urbanistica e altri elementi oggettivi possono influire sul valore venale dell'immobile ai fini fiscali.
Massime di principio
- L'annullamento giudiziale di atti di adozione o approvazione di strumenti urbanistici non produce automaticamente la perdita della qualificazione fiscale di 'edificabile' per le aree; occorre valutare anche l'edificabilità di fatto.
- Per stabilire l'edificabilità di fatto si devono considerare elementi oggettivi: vicinanza al centro abitato, sviluppo edilizio delle zone adiacenti, presenza di servizi essenziali, opere di urbanizzazione primaria e altri indici oggettivi rilevanti al momento del fatto imponibile.
- Il diritto al rimborso di imposte immobiliari (ICI/IMU) per anni precedenti non sussiste in via automatica a seguito di annullamento amministrativo: la normativa e la giurisprudenza consentono al legislatore o ai regolamenti comunali di limitare o escludere il rimborso.
- La domanda di ripetizione per indebito (art. 2033 c.c.) in materia tributaria incontra limiti rilevanti: va verificata l'effettiva riconoscibilità dell'indebito alla luce della normativa fiscale e dei poteri regolamentari comunali.
- In situazioni analoghe è fondamentale raccogliere e documentare i fatti materiali attinenti all'edificabilità di fatto al momento dell'imposizione e verificare il regolamento comunale in materia di rimborsi per aree divenute inedificabili.
- Se si vuole ottenere un rimborso occorre valutare due direttrici: (a) dimostrare l'assenza oggettiva degli indici di edificabilità di fatto nel periodo impositivo; (b) verificare l'esistenza di una disciplina comunale che consenta il rimborso secondo termini e condizioni.
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