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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14979/2024 del 28/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento relativo al 2007 con il quale l'Agenzia ha disconosciuto costi documentati da due fatture emesse dalla ditta individuale Casadei Giorgio, ritenute fittizie sulla scorta di un processo verbale della Guardia di Finanza che rilevava la falsità oggettiva delle fatture. In primo grado la contribuente otteneva accoglimento; la Commissione tributaria regionale della Lombardia, in appello, riformava ritenendo le fatture inesistenti sulla base di una pluralità di elementi indiziari (sede coincidente con l'abitazione del titolare, inadempienze fiscali, mancanza di beni strumentali, fatturazione dopo la cessazione dell'attività, dichiarazioni confessorie del titolare che ammetteva emissione su richiesta senza prestazione). In cassazione la contribuente ha proposto undici motivi (omessa pronuncia su eccezioni, violazione del contraddittorio endoprocedimentale, violazione degli artt. 6 CEDU e 111 Cost. per il diritto a controinterrogare il delatore, mancata allegazione di parti del PVC, deducibilità dei costi da reato, affidamento esclusivo su dichiarazioni di terzi, violazioni degli obblighi di allegazione e norme probatorie, ecc.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Ha ritenuto inammissibili o infondati i vari motivi, confermando che: le eccezioni non esaminate risultano implicitamente superate dalla motivazione dell'appello; il contraddittorio endoprocedimentale, pur essendo un obbligo per l'Amministrazione, determina l'invalidità dell'atto solo se il contribuente dimostra concretamente le ragioni che avrebbe potuto far valere (prova di resistenza) e il possibile diverso esito del procedimento; le dichiarazioni di terzi inserite nel PVC possono valere come elementi indiziari e rientrano nella valutazione del giudice di merito se innestate in un quadro probatorio presuntivo complessivo; non è possibile in sede di legittimità rimettere in discussione l'apprezzamento di merito coerente del giudice d'appello. Pertanto il rigetto del ricorso è stato confermato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate per complessivi euro 7.650,00 oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c. (nn. 3, 4, 5)

    Disciplina i mezzi di impugnazione in cassazione; qui richiamato per delimitare i vizî deducibili (violazione di legge, omessa pronunzia, omissione di fatto decisivo) e per escludere la riesamina del merito implicita nelle doglianze del ricorrente.

  • art. 12, comma 7, L. n. 212/2000

    "dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura ... il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni ... L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza"

    Garantisce lo spatium deliberandi e il contraddittorio endoprocedimentale dopo il PVC; la violazione rileva solo se il contribuente dimostra che l'irregolarità avrebbe potuto cambiare l'esito (prova di resistenza).

  • art. 7, L. n. 212/2000

    Obbligo di allegazione, nell'avviso di accertamento, dei documenti cui l'atto fa riferimento; l'onere non si estende automaticamente a tutti i documenti richiamati nel PVC se la motivazione dell'atto è già sufficiente o il contenuto rilevante è riportato nell'atto noto.

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    Norma richiamata in relazione agli obblighi di documentazione e allegazione; la Corte ha ritenuto che la mancata allegazione di parti del PVC non sia di per sé decisiva se la motivazione è integrata da altri elementi.

  • art. 56 d.P.R. n. 633/1972

    Rilevante per questioni IVA (detrazioni/deduzioni); contestazione della ricorrente ma la Corte ha ritenuto che la decisione d'appello abbia adeguata base probatoria per il disconoscimento dell'operazione.

  • art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600/1973

    Richiesto a sostegno di doglianze sulla contabilità e sull'onere della prova; la Corte ha affermato che non può supplire a una diversa valutazione del merito in cassazione.

  • art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546/1992

    Divieto di prova per testi in materia tributaria non preclude l'uso delle dichiarazioni di terzi riportate nel PVC come elementi indiziari valutabili dal giudice di merito.

  • art. 2727 e art. 2729 c.c.

    Regole sulle presunzioni e sulla valutazione della prova; la Corte ha richiamato che la verifica della gravità, precisione e concordanza delle presunzioni è rimessa al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se coerente.

  • artt. 97 e 24 Cost., art. 41 Carta dei Diritti Fondamentali UE, art. 6 CEDU, art. 111 Cost.

    Richiamati a fondamento del principio del contraddittorio e dei diritti di difesa; la Corte ha ribadito la rilevanza costituzionale ed europea del contraddittorio, ma ne ha precisato i limiti: l'invalidità dell'atto per violazione sussiste solo se il contribuente dimostra il pregiudizio e la possibile diversa conclusione del procedimento.

  • art. 8 D.L. n. 16/2012 conv. L. n. 44/2012

    Norma invocata in ordine alla deducibilità dei costi da reato; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché la CTR non ha fondato la decisione su tale profilo ma sull'inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate.

  • art. 112 c.p.c.

    Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha osservato che l'omessa pronuncia su questioni risultanti incompatibili con la decisione può essere considerata pronunciata implicitamente e non costituisce sempre omessa pronunzia sanabile per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato in epilogo per questioni relative a oneri e comunicazioni processuali; menzione formale nella sentenza per la regolazione delle spese.

Massime di principio

  • Il contraddittorio endoprocedimentale è obbligatorio nelle verifiche 'a tavolino' per tributi armonizzati, ma la sua violazione annulla l'atto solo se il contribuente dimostra concretamente che, senza la violazione, il procedimento avrebbe potuto concludersi in modo diverso (prova di resistenza).
  • Le dichiarazioni di terzi raccolte nel processo verbale della Guardia di Finanza possono valere come elementi indiziari: il loro valore probatorio dipende dal quadro probatorio complessivo e dalla valutazione del giudice di merito; non è necessaria la presenza del controinterrogatorio del terzo perché esse possano concorrere alla formazione del convincimento.
  • La Corte di Cassazione non è sede per rinnovare la valutazione del merito o per chiedere una ricostruzione fattuale alternativa quando il giudice d'appello ha reso una motivazione coerente e basata su elementi convergenti.
  • L'omessa pronuncia espressa su specifiche eccezioni può essere considerata implicitamente superata quando la decisione di merito si fonda su ragioni incompatibili con tali eccezioni; in tali casi la censura va formulata come vizio di motivazione o di violazione di legge, non come mera omessa pronunzia procedurale.
  • L'onere dell'Amministrazione di allegare documenti all'avviso di accertamento riguarda i documenti necessari a integrare la motivazione: non sempre è necessario allegare integralmente tutti gli atti richiamati nel PVC se il contenuto rilevante è già indicato nell'atto impositivo.
  • Per contestare l'uso di elementi probatori estranei (es. allegati del PVC) il contribuente deve dimostrare concretamente in che modo la mancata conoscenza o il mancato contraddittorio abbia pregiudicato la sua posizione e avrebbe potuto determinare un diverso esito dell'accertamento.
  • Le censure che, di fatto, mirino a una diversa valutazione degli elementi di fatto o della gravità delle presunzioni non sono tipicamente idonee a fondare il ricorso per cassazione salvo che non emergano violazioni di diritto o motivazione totalmente carente.

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