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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24271/2025 del 31/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di equa riparazione ex L. n. 89/2001 per l'irragionevole durata del fallimento di una società, dichiarato nel 2008 e chiuso nel 2021. La Corte d'appello aveva emesso decreto monitorio di accoglimento nei confronti del Ministero della Giustizia, mentre il ricorso introduttivo era stato notificato al Ministero dell'Economia e delle Finanze presso l'Avvocatura distrettuale. I due Ministeri avevano proposto opposizione sostenendo: il MEF il proprio difetto di legittimazione/titolarità passiva; il Ministero della Giustizia l'illegittimità della rettifica officiosa del soggetto passivo e l'inefficacia del decreto per mancata notifica nel termine di trenta giorni, assumendo che nessuna notifica fosse stata eseguita nei suoi confronti. La Corte d'appello in opposizione aveva ritenuto sanabile l'errore di identificazione del Ministero chiamato in giudizio applicando l'art. 4 L. n. 260/1958, assegnando termine per la rinnovazione della notifica al Ministero della Giustizia e rigettando l'opposizione. Nel ricorso per cassazione le Amministrazioni hanno dedotto, con due motivi, violazione dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 3 L. n. 89/2001, dell'art. 4 L. n. 260/1958, dell'art. 5 L. n. 89/2001 e dell'art. 153 c.p.c.; in sostanza hanno sostenuto che: l'errore sul Ministero legittimato passivamente non sarebbe una mera irregolarità ma un difetto attinente al merito, non sanabile ex art. 4 L. n. 260/1958; tale disciplina sarebbe incompatibile con il rito dell'equa riparazione, specie perché la fase monitoria è inaudita altera parte; in ogni caso l'opposizione non potrebbe servire a ottenere la declaratoria di inefficacia del decreto per nullità o irregolarità della notificazione, che rileverebbe solo se la notificazione fosse del tutto mancante o giuridicamente inesistente; infine la rimessione in termini sarebbe stata disposta d'ufficio in violazione dell'art. 153 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha confermato la decisione della Corte d'appello di Trieste. Ha ritenuto infondate tutte le censure, affermando che non vi era violazione dell'art. 112 c.p.c. perché la Corte territoriale non aveva pronunciato oltre le domande, ma aveva applicato il principio iura novit curia su una questione ritualmente introdotta; che l'erronea individuazione del Ministero destinatario dell'atto giudiziario integra una mera irregolarità sanabile ai sensi dell'art. 4 L. n. 260/1958, applicabile anche alle distinte soggettività pubbliche difese dall'Avvocatura dello Stato; che nel procedimento di equa riparazione l'opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001 realizza una fase a cognizione piena dell'unico procedimento, nella quale è possibile disporre la sanatoria della notifica; che l'inefficacia del decreto monitorio consegue solo alla mancata notifica o alla notificazione giuridicamente inesistente, non alla mera nullità o irregolarità della notifica. La Corte ha quindi condannato le Amministrazioni ricorrenti alle spese di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario del controricorrente, e ha altresì applicato la condanna alle somme ulteriori ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., reputando infondata anche la contestazione sulla pretesa novità della proposta di definizione accelerata.

Norme richiamate

  • art. 3 L. n. 89/2001

    disciplina il procedimento di equa riparazione; il ricorso introduttivo può essere oggetto di decreto monitorio e il soggetto passivo va individuato secondo la previsione normativa.

  • art. 5 L. n. 89/2001

    la mancata notificazione nel termine previsto può determinare l'inefficacia del decreto; la mera nullità o irregolarità della notifica non basta.

  • art. 5-ter L. n. 89/2001

    l'opposizione non è un autonomo giudizio di impugnazione ma una fase a contraddittorio pieno dell'unico procedimento.

  • art. 4 L. n. 260/1958

    si applica anche all'errore di identificazione tra distinte soggettività pubbliche difese dall'Avvocatura dello Stato; consente la rimessione in termini e la rinnovazione della notificazione.

  • art. 112 c.p.c.

    non è violato quando il giudice applica d'ufficio la disciplina corretta a fronte di questioni ritualmente dedotte, senza attribuire un bene diverso da quello richiesto.

  • art. 153 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti per contestare la rimessione in termini d'ufficio, ma la Corte ha ritenuto legittima l'applicazione dell'art. 4 L. n. 260/1958 nel caso concreto.

  • art. 380-bis c.p.c.

    il procedimento accelerato di definizione non incide sulla compatibilità del Collegio con la partecipazione del consigliere delegato, secondo il richiamo a Cass. Sez. Un. n. 9611/2024.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato nella memoria delle parti in relazione alla proposta di definizione accelerata.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    applicati per la condanna alle ulteriori somme in ragione della definizione del ricorso come manifestamente infondato; la Corte afferma che la disposizione opera anche nei confronti della P.A.

  • art. 51, comma 1, n. 4 c.p.c.

    richiamato per escludere l'incompatibilità del consigliere delegato con il collegio dopo il precedente delle Sezioni Unite.

  • art. 52 c.p.c.

    richiamato nello stesso contesto sull'assenza di ragioni di incompatibilità.

Massime di principio

  • Nel procedimento per equa riparazione, l'opposizione al decreto monitorio introduce una fase a contraddittorio pieno del medesimo procedimento e consente la sanatoria delle irregolarità notificatorie emerse nella fase monitoria.
  • L'erronea individuazione del Ministero o dell'organo statale destinatario dell'atto, quando entrambi sono difesi dall'Avvocatura dello Stato, integra una mera irregolarità processuale sanabile mediante rinnovazione della notifica, non un difetto insuscettibile di rimedio.
  • L'inefficacia del decreto monitorio per mancata notifica è configurabile solo in caso di totale omissione o inesistenza giuridica della notificazione nel termine di legge; la notifica nulla o irregolare non comporta inefficacia ma può rilevare ai fini dell'opposizione tardiva.
  • Non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato il giudice che, su questioni ritualmente sollevate, applichi la disciplina corretta secondo iura novit curia e disponga gli adempimenti necessari a salvaguardare il contraddittorio.
  • La rimessione in termini e la rinnovazione della notifica possono essere disposte per consentire al soggetto pubblico effettivamente interessato di esercitare il diritto di difesa, senza che ciò comporti automatica stabilizzazione degli effetti dell'atto nei confronti del soggetto erroneamente destinatario.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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