Cassazione Penale, Sentenza n. 36183/2026 del 14/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (persona sottoposta a misura di prevenzione)
La controversia
La Corte d’appello di Ancona, Sezione Misure di Prevenzione, con decreto del 23 aprile 2026, aveva respinto due istanze della persona sottoposta a sorveglianza speciale, disposta dal Tribunale di Ancona il 14 aprile 2025, dirette a ottenere la revoca o la riduzione della durata della misura. L’interessata ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione degli artt. 7 e 11 d.lgs. n. 159 del 2011 e degli artt. 127 e 178, comma 1, c.p.p., perché le istanze erano state decise de plano senza fissare l’udienza camerale e senza garantire il contraddittorio. Con il secondo motivo ha contestato la valutazione sulla persistente pericolosità per la sicurezza pubblica, sostenendo che era stata assolta dai reati considerati a fondamento dell’applicazione della misura. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo. L’art. 11 d.lgs. n. 159 del 2011 non disciplina specificamente il procedimento per la revoca o la modifica della misura; trova quindi applicazione il procedimento camerale previsto dall’art. 7, comma 2, dello stesso decreto, che assicura il contraddittorio tra le parti. La decisione de plano della Corte d’appello è stata pertanto annullata. Il secondo motivo non è stato esaminato nel merito, restando assorbito dall’annullamento con rinvio. La Corte ha rinviato alla Corte d’appello di Ancona per un nuovo esame.
Norme richiamate
art. 7, comma 2, d.lgs. n. 159/2011
La revoca o la modifica dellamisura di prevenzione personale è consentita soltanto nel rispetto delle previsionidell’art. 7, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 per cui «il provvedimento diapplicazione di una misura di prevenzione può essere revocato o modificato,quando ne sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato, dall'organo chelo emanò, vincolato ad osservare la procedura in camera di consiglio, idonea agarantire il contraddittorio tra le parti».
Le istanze di revoca o modifica della misura di prevenzione personale devono essere decise dall’organo che l’ha applicata seguendo la procedura in camera di consiglio, con garanzia del contraddittorio.
L’art. 11 non detta una disciplina specifica per il procedimento.
Poiché l’art. 11 non regola autonomamente il procedimento di revoca o modifica, la richiesta va trattata secondo la disciplina generale camerale prevista dall’art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011.
La richiesta di revoca o modifica della misura implica, tuttavia, unavalutazione in ordine alla diminuzione della pericolosità e comporta, pertanto,una modificazione dell’originario provvedimento.
La decisione sulla revoca o modifica incide sull’originario provvedimento e richiede il procedimento camerale con contraddittorio; il decreto applica tale garanzia attraverso la disciplina generale richiamata dalla Corte.
Nel caso di specie il provvedimento impugnato è stato assunto de planoin assenza del previsto e necessario contraddittorio.
La decisione de plano delle istanze, senza il contraddittorio richiesto dalla procedura camerale, integra il vizio processuale dedotto e comporta l’annullamento del decreto.
Massime di principio
- In mancanza di una disciplina procedimentale specifica nell’art. 11 d.lgs. n. 159 del 2011, le richieste di revoca o modifica di una misura di prevenzione personale devono essere trattate secondo la procedura camerale prevista dall’art. 7, comma 2, dello stesso decreto.
- La revoca o la modifica di una misura di prevenzione personale richiede un’udienza in camera di consiglio idonea a garantire il contraddittorio tra le parti; la decisione de plano è illegittima e comporta l’annullamento del provvedimento.
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