Cassazione Penale, Ordinanza n. 35513/2025 del 30/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva parzialmente riformato la condanna di primo grado per furto aggravato. Deduceva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., quattro censure: a) violazione di legge e vizio di motivazione sulla riconducibilità del fatto a lui e sull'applicazione dell'aggravante della violenza sulle cose; b) violazione di legge in relazione all'aggravante del fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio; c) omesso riconoscimento della scriminante dello stato di necessità, invocata in relazione all'allaccio abusivo; d) vizio di motivazione sul giudizio di bilanciamento tra attenuanti generiche e aggravanti, ritenuto sfavorevole all'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi riproponessero censure di merito già esaminate e disattese dalla Corte d'appello, con motivazione логica, congrua e corretta in diritto. In particolare: la riconducibilità del fatto all'imputato è stata desunta dalla presenza di effetti personali nell'abitazione interessata dall'allaccio abusivo e dall'intestazione a suo nome del contratto originario di fornitura; l'aggravante della violenza sulle cose è stata ritenuta applicabile indipendentemente dall'individuazione dell'autore materiale dell'allaccio; l'aggravante relativa alle cose destinate a pubblico servizio non era stata efficacemente contestata; la scriminante dello stato di necessità è stata esclusa per difetto di allegazione degli elementi necessari e perché, secondo la giurisprudenza richiamata, non può giustificare un'occupazione illecita in presenza di sola difficoltà economica non accompagnata da pericolo imminente di grave danno alla persona; infine, il giudizio di comparazione tra attenuanti generiche e aggravanti è stato ritenuto insindacabile in cassazione, essendo sorretto da adeguata motivazione sulla gravità del fatto e sulle modalità della condotta. Conseguentemente l'imputato è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del furto alla base della condanna confermata in merito.
Aggravante ritenuta correttamente applicata; la violenza sulle cose prescinde dall'individuazione dell'autore materiale dell'allaccio abusivo.
Aggravante contestata per il fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio; il ricorso non ha colto specificamente tale profilo e la censura è stata ritenuta manifestamente infondata.
La scriminante dello stato di necessità richiede l'allegazione e l'accertamento di un pericolo imminente di danno grave alla persona; non basta una situazione di difficoltà economica permanente.
Il giudizio di comparazione tra attenuanti e aggravanti rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, se motivato in modo non illogico, non è censurabile in cassazione.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
Sono stati dedotti motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione.
In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Corte cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Bellafiore
Richiamata a sostegno del principio secondo cui l'aggravante della violenza sulle cose prescinde dall'individuazione dell'autore materiale dell'allaccio abusivo.
Sez. 2, n. 28067 del 26/03/2015
Richiamata per affermare che l'illecita occupazione di un immobile è scriminabile solo in presenza di pericolo imminente di danno grave alla persona.
Sez. 2, n. 31543 dell'08/06/2017, Pennelli
Richiamata per ribadire che il giudizio di comparazione tra circostanze è valutazione discrezionale di merito, sindacabile solo se arbitraria o illogica.
Sez. 2, n. 31531 del 16/05/2017, Pistilli
Richiamata per il principio secondo cui è sufficiente motivare la scelta dell'equivalenza tra attenuanti e aggravanti quando sia ritenuta idonea a determinare una pena adeguata.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di questioni di fatto o di merito già esaminate e respinte con motivazione congrua e non illogica dal giudice territoriale.
- L'aggravante della violenza sulle cose in materia di allaccio abusivo non richiede l'individuazione dell'autore materiale dell'alterazione o dell'innesto illecito, essendo sufficiente la prova del fatto e del suo collegamento alla condotta contestata.
- L'aggravante relativa a cose destinate a pubblico servizio deve essere specificamente aggredita con censure mirate al relativo dato normativo e fattuale; in mancanza, la doglianza è inammissibile o manifestamente infondata.
- La scriminante dello stato di necessità esige l'allegazione di elementi concreti idonei a dimostrare un pericolo imminente di danno grave alla persona; non può essere invocata per legittimare in via surrettizia soluzioni abitative conseguenti a sola difficoltà economica non emergenziale.
- Il giudizio di comparazione tra attenuanti e aggravanti appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione sufficiente e non arbitraria.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile senza assenza di colpa nella sua proposizione, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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