Cassazione Civile, Ordinanza n. 09885/2023 del 13/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore esecutato)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione all'espropriazione presso terzi proposta da una contribuente avverso cartelle di pagamento poste a base dell'azione esecutiva. Il Tribunale di Siena, con sentenza non definitiva, aveva ritenuto che si trattasse di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.; in seguito, con sentenza definitiva, aveva dichiarato cessata la materia del contendere per l'intervenuto sgravio/rottamazione o annullamento d'ufficio di alcune cartelle e aveva condannato l'agente della riscossione alle spese, oltre a sommare una condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, deducendo in sostanza che il Tribunale avrebbe dovuto compensare le spese alla luce dell'annullamento ex lege delle cartelle e che non sussistevano i presupposti per la responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti i motivi fossero inammissibili perché sulla qualificazione della controversia, già affermata nella sentenza non definitiva come opposizione ex art. 615 c.p.c., si era formato giudicato interno, non essendo stata proposta impugnazione avverso tale statuizione. Di conseguenza, la decisione definitiva avrebbe dovuto essere impugnata con l'appello e non con il ricorso per cassazione. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
opposizione ex art. 615 cod. proc. civ.
La qualificazione della controversia come opposizione all'esecuzione costituiva una statuizione coperta da giudicato interno, non più contestabile in cassazione se non impugnata tempestivamente.
somma di cinquemila euro a titolo di art. 96, comma 3, cod. proc. civ.
La sentenza di merito aveva applicato la condanna per responsabilità aggravata; il ricorso mirava a contestarne i presupposti, ma la censura è stata travolta dall'inammissibilità derivante dal giudicato interno sulla qualificazione dell'azione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento... dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13
È richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di inammissibilità dell'impugnazione.
La motivazione è riservata nel termine di cui all’art. 380 bis, comma 2, cod. proc. civ.
Norma processuale richiamata per la redazione della motivazione in camera di consiglio.
Massime di principio
- Quando una sentenza non definitiva contiene una statuizione autonoma sulla qualificazione del tipo di opposizione, tale statuizione, se non impugnata nei modi e nei tempi dovuti, si consolida in giudicato interno e non può essere rimessa in discussione con l'impugnazione successiva della sentenza definitiva.
- L'erronea proposizione del mezzo di impugnazione contro la sentenza definitiva, quando la censura dipende da una qualificazione processuale già coperta da giudicato interno, comporta l'inammissibilità del ricorso.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso in cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e, in presenza dei presupposti normativi, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
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