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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49973/2023 del 15/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della condanna per utilizzo abusivo di una carta bancomat di terzi (capo B). Il ricorrente deduceva: 1) vizio di motivazione sulla responsabilità penalmente contestata, sostenendo l'assenza del dolo in quanto la carta gli sarebbe stata consegnata da Petrache Nicusor, che era ubriaco; criticava l'attribuzione di attendibilità alle dichiarazioni del Petrache, ritenute contraddittorie; 2) mancata motivazione sull'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., in ragione della scarsa offensività del fatto e dell'intervenuto risarcimento del danno; 3) mancata motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile, confermando la valutazione di merito che aveva ritenuto attendibili le dichiarazioni della persona offesa (Petrache Nicusor) e la madre titolare della carta, nonché non credibile la versione difensiva priva di riscontri (compresa la contestata ubriachezza del Nicusor che non avrebbe impedito di ricordare il PIN). Ha rilevato la regolarità della motivazione di merito, richiamando il principio per cui la valutazione della prova testimoniale è questione di fatto non sindacabile in sede di legittimità salvo manifeste contraddizioni o congetture. Ha inoltre ritenuto che, anche in presenza di risarcimento, i precedenti penali specifici e la habitualità del comportamento (anche per il reato in contestazione) impedivano di escludere la offensività del fatto e giustificavano il diniego delle attenuanti generiche. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    Citata come causa di non punibilità invocata dal ricorrente per la presunta mancata offensività del fatto; la Corte ha ritenuto inapplicabile la causa alla luce dei precedenti specifici e della habitualità del comportamento, nonostante il risarcimento del danno.

  • art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.

    Richiamata nel contesto della prova testimoniale: la Corte ha affermato che le regole dell'art. 192, comma 3, non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono costituire, se ritenute credibili e attendibili con idonea motivazione, base esclusiva per la condanna.

  • art. 133 cod. pen.

    Riferito al diniego delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ricorda che il giudice di merito può valutare e privilegiare uno degli elementi previsti dall'art. 133 c.p. (es. precedenti, personalità, entità del reato) e che un solo elemento ritenuto prevalente può legittimare il diniego delle attenuanti.

Massime di principio

  • La valutazione della credibilità dei testimoni e della persona offesa è in linea di principio questione di merito: la Cassazione non riesamina i fatti se la motivazione di merito non presenta manifeste contraddizioni o ragionamenti meramente congetturali.
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono, se ritenute attendibili e debitamente motivate, costituire da sole base sufficiente per una condanna, anche in assenza di riscontri esterni; tuttavia la loro credibilità deve essere adeguatamente valutata e argomentata dai giudici.
  • Il risarcimento del danno non comporta automaticamente l'esclusione della offensività del fatto né la non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis: la sussistenza di precedenti specifici e la persistenza di una condotta abituale possono prevalere e giustificare la punibilità.
  • La concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche dipende dalla valutazione discrezionale del giudice di merito sugli elementi indicati dall'art. 133 c.p.; anche un solo elemento ritenuto preponderante (es. precedenti penali) può legittimare il diniego.
  • In sede di impugnazione in Cassazione è rischioso fondare il ricorso su una diversa lettura della prova testimoniale quando le sentenze di merito offrono una motivazione coerente e non contraddittoria; occorre invece dimostrare vizi logico-giuridici gravi o mancanze di compiuta motivazione.
  • Se la difesa sostiene l'assenza di dolo per fatti che coinvolgono tessere e PIN, è decisivo produrre elementi di riscontro (es. testimonianze, documenti, registrazioni) a sostegno della versione alternativa, poiché la mera affermazione difensiva difficilmente scardina una motivazione di merito solida.

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