Cassazione Penale, Sentenza n. 7881/2022 del 04/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente era proprietario e responsabile dell'emittente radiofonica M2Z che trasmetteva sulla frequenza 87.700 MHz senza autorizzazione. Proponeva ricorso per cassazione articolando tre motivi: (1) nullita' per violazione del diritto di difesa per aver tenuto la trattazione per iscritto nell'udienza rinviata del 21/05/2021, sostenendo che la disciplina emergenziale (art.23 D.L. 149/2020) non fosse applicabile; (2) vizio di motivazione e insufficiente prova della disponibilita' dell'impianto e della sua riferibilita' esclusiva al ricorrente, atteso che l'appartamento era condiviso con altre persone; (3) erronea esclusione dell'attenuante di cui all'art.62 n.4 c.p., poiche' l'antenna sarebbe risultata non funzionante e il cavo scollegato al momento dell'accertamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha rilevato la decadenza per mancata tempestiva eccezione nel giudizio di appello e, comunque, ha ritenuto infondata la censura: l'udienza originaria rientrava nella disciplina emergenziale ed il ricorrente aveva poi rinunciato a comparire con dichiarazione ai sensi dell'art.123 c.p.p., per cui la trattazione per iscritto era legittima. Sul secondo motivo ha ritenuto che la doglianza riproducesse semplicemente le censure di merito gia' affrontate in appello; dallo scrutinio congiunto delle sentenze di primo e secondo grado risultava probatorio l'accertamento degli operanti circa la presenza del sistema abusivo nell'abitazione del ricorrente e l'assenza di concessione. Sul terzo motivo ha escluso l'applicabilita' dell'attenuante di cui all'art.62 n.4 c.p. alle contravvenzioni, per pacifica giurisprudenza. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Sanziona chi installa o esercita impianti di radiodiffusione senza autorizzazione; i giudici di merito hanno ritenuto provata la condotta e la Corte di Cassazione ha confermato la valutazione di riferimento dell'impianto al ricorrente
art.178, art.179, art.180
Norme sulle nullita' processuali: la Corte ha richiamato il principio secondo cui le nullita relative all'intervento dell'imputato devono essere dedotte tempestivamente nel giudizio, con conseguente decadenza se sollevate per la prima volta in cassazione
Decreto-Legge 149/2020, art.23
comma 5; convertito in L. 176/2020
La disciplina emergenziale ha previsto la possibilita' di trattazione scritta degli appelli: ove nessuna parte richieda la discussione orale o l'imputato rinunci a comparire, la trattazione cartolare e' legittima; nel caso l'imputato aveva rinunciato esplicitamente
Consente la manifestazione di volontà dell'imputato in ordine alla comparizione; la rinuncia a comparire resa ai sensi dell'art.123 c.p.p. ha legittimato la trattazione per iscritto
Il dato probatorio costituito dalla dichiarazione resa dal ricorrente agli operanti e' inutilizzabile ai sensi della norma, ragione per cui i giudici hanno fondato la decisione su altri elementi probatori
La Corte ha richiamato la giurisprudenza che limita l'applicazione dell'attenuante ai soli delitti, escludendone l'operativita' quando la condanna riguarda una contravvenzione
Massime di principio
- Le nullita' processuali riguardanti l'intervento dell'imputato devono essere eccepite tempestivamente nel corso del giudizio; sollevarle per la prima volta in cassazione comporta la decadenza e l'inammissibilita' del motivo
- Le norme emergenziali che prevedono la trattazione scritta degli appelli si applicano quando nessuna parte richiede oralita' e l'imputato non intende comparire; una dichiarazione formale di rinuncia alla comparizione giustifica la trattazione cartolare
- In tema di valutazione probatoria, la Corte di Cassazione controlla la motivazione per manifesta illogicita' o contraddittorieta'; pero' non puo' sostituirsi al giudice del merito quando le sentenze di primo e secondo grado formano un corpo argomentativo coerente (doppia conforme)
- Le dichiarazioni rese dall'imputato agli operanti possono essere inutilizzabili se la normativa processuale lo prevede (art.63 c.p.p.), pertanto la responsabilita' puo' essere fondata su altri elementi indiziari come la presenza dell'imputato in loco e l'accertamento tecnico della mancanza di concessione
- L'attenuante di cui all'art.62 n.4 c.p. non e' applicabile alle contravvenzioni secondo costante giurisprudenza: non vale quindi invocarla quando la fattispecie penalmente sanzionata e' contravvenzionale
- In cassazione vanno evitate riproposizioni meramente assertive delle stesse censure gia' esperite in appello; il ricorso deve contenere critiche puntuali e nuove questioni di legittimita' per non essere dichiarato inammissibile
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