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Sentenza

Sentenza n. 399/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia: - del decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, DM 333/SAA/1/72936 datato 3.10.2022, notificato il 3.11.2022, con il quale è stata disposta la destituzione dal servizio del ricorrente ai sensi dell'art. 7, nn. 2, 3 e 4 del D.P.R. n. 737 del 25.10.1981, per i motivi di cui alla deliberazione della Questura di Reggio Calabria del 7 luglio 2022; - del provvedimento Prot. 0126357 del 03.11.2022 – Prot. 124862/W con cui la Prefettura comunicava l'avvio del procedimento di riesame della posizione pensionistica del medesimo, sulla scorta di quanto rappresentato e conseguente alla destituzione di cui sopra; - di ogni atto ad essi annesso, connesso, conseguente.

Giustizia amministrativa202300027

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di destituzione dal servizio con decorrenza retroattiva dalla sospensione cautelare e comunicazione di avvio del riesame della posizione pensionistica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione datrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Capo della Polizia che, ai sensi dell'art. 7, nn. 2, 3 e 4, d.P.R. n. 737/1981, ha disposto la sua destituzione per fatti commessi nello svolgimento delle funzioni amministrativo-contabili presso un ufficio di polizia: dopo aver falsificato la firma di due colleghi, aveva posto all'incasso assegni circolari emessi in loro favore per servizi di missione. I fatti erano stati inizialmente qualificati come peculato e avevano condotto a condanne in primo e secondo grado, poi annullate senza rinvio dalla Corte di cassazione, che aveva riqualificato i fatti come truffa e dichiarato il non doversi procedere per mancanza di querela. Il primo motivo deduceva violazione dell'art. 103 d.P.R. n. 3/1957, sostenendo che il procedimento disciplinare fosse tardivo perché l'amministrazione conosceva i fatti già dal 2012. Il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 9 l. n. 19/1990, assumendo che il procedimento dovesse essere avviato entro 180 giorni dalla conoscenza delle precedenti sentenze penali di condanna. Il terzo motivo denunciava difetto di istruttoria e motivazione, travisamento, manifesta ingiustizia, irragionevolezza e violazione dei principi di proporzionalità e congruità della sanzione, contestando la destituzione quale misura sproporzionata e lamentando la mancata valorizzazione del curriculum e dei precedenti di servizio. Il quarto motivo censurava la retrodatazione della destituzione al 1° agosto 2016, deducendo l'illegittimità derivata della sospensione cautelare, asseritamente adottata senza contraddittorio.

La decisione

Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inapplicabili al personale della Polizia di Stato le disposizioni generali del d.P.R. n. 3/1957, dovendosi applicare la disciplina speciale del d.P.R. n. 737/1981. Ha escluso l'applicabilità dell'art. 9 l. n. 19/1990, poiché tale disposizione presuppone una sentenza irrevocabile di condanna, mentre la pronuncia della Cassazione aveva annullato senza rinvio le precedenti condanne e dichiarato il non doversi procedere per mancanza di querela. Ha invece applicato l'art. 9, comma 6, d.P.R. n. 737/1981, interpretandolo nel senso che il termine per l'avvio del procedimento disciplinare decorre dalla conoscenza qualificata e formalmente certa della sentenza penale irrevocabile, comprensiva della motivazione e dell'attestazione dell'irrevocabilità. Poiché l'amministrazione aveva ricevuto la comunicazione della sentenza della Cassazione il 17 gennaio 2022 e aveva avviato il procedimento il 22 febbraio 2022, il termine di 120 giorni era rispettato. Quanto alla sanzione, il giudice ha ritenuto immune da vizi la valutazione discrezionale dell'amministrazione: la materialità dei fatti era stata confermata dalla Cassazione e la condotta, consistita nell'alterazione di assegni e nell'incasso di somme destinate a colleghi, era gravemente incompatibile con i doveri e le funzioni di un appartenente alla Polizia di Stato. La mancata specifica valorizzazione del curriculum non integra difetto di istruttoria o motivazione, essendo stata implicitamente ritenuta recessiva rispetto alla gravità dei fatti; inoltre l'amministrazione aveva esaminato le circostanze difensive e i precedenti disciplinari. L'ultima censura è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse, perché la sospensione cautelare del 2016 non era stata tempestivamente impugnata e si era consolidata, sicché non poteva essere contestata indirettamente attraverso l'impugnazione della successiva destituzione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 1.500 euro di spese di lite in favore del Ministero dell'Interno, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 7, nn. 2, 3 e 4, d.P.R. n. 737/1981

    Prevede le ipotesi sanzionatorie poste a fondamento della destituzione del dipendente della Polizia di Stato.

  • art. 9 d.P.R. n. 737/1981

    Costituisce la disciplina speciale dei termini per l'avvio del procedimento disciplinare nei confronti del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

  • art. 9, comma 6, d.P.R. n. 737/1981

    Quando da un procedimento penale, comunque definito, emergono fatti e circostanze che rendano l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza passibile di sanzioni disciplinari, questi deve essere sottoposto a procedimento disciplinare entro il termine di giorni 120 dalla data di pubblicazione della sentenza, oppure entro 40 giorni dalla data di notificazione della sentenza stessa.

    Il termine decadenziale per l'avvio del procedimento disciplinare decorre dalla conoscenza qualificata e formalmente certa della sentenza penale irrevocabile; nel caso deciso, il termine era quello di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza.

  • art. 11 d.P.R. n. 737/1981

    Quando l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza viene sottoposto, per gli stessi fatti, a procedimento disciplinare ed a procedimento penale, il primo deve essere sospeso fino alla definizione del procedimento penale con sentenza passata in giudicato.

    In caso di contemporanea pendenza del procedimento disciplinare e penale per gli stessi fatti, il procedimento disciplinare deve essere sospeso fino alla definizione irrevocabile del processo penale.

  • art. 9, comma 2, l. n. 19/1990

    La destituzione può sempre essere inflitta all'esito del procedimento disciplinare che deve essere proseguito o promosso entro centottanta giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna e concluso nei successivi novanta giorni.

    La disposizione non è applicabile quando il processo penale si sia concluso con una pronuncia di non doversi procedere e non con una sentenza irrevocabile di condanna.

  • art. 5, comma 4, l. n. 97/2001

    Conferma, per i casi di sentenza penale irrevocabile di condanna, che il termine per l'avvio del procedimento disciplinare decorre dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione.

  • art. 7 d.P.R. n. 737/1981

    Disciplina le sanzioni disciplinari applicabili al personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, nel quadro della disciplina speciale rispetto a quella generale del pubblico impiego.

  • art. 52 d.P.R. n. 1092/1973

    Richiamato dal ricorrente in relazione agli effetti della retrodatazione della destituzione sulla posizione pensionistica, senza che il TAR ne abbia accolto la censura.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione, ritenuto rispettato in ragione della motivazione sulla gravità e incompatibilità della condotta con le funzioni di polizia.

Massime di principio

  • Per il personale della Polizia di Stato, i termini e le modalità di avvio del procedimento disciplinare sono regolati dalla disciplina speciale del d.P.R. n. 737/1981, che prevale sulla disciplina generale del pubblico impiego contenuta nel d.P.R. n. 3/1957.
  • Ai sensi dell'art. 9, comma 6, d.P.R. n. 737/1981, il termine per sottoporre a procedimento disciplinare l'appartenente alla Polizia di Stato decorre dalla conoscenza qualificata e legalmente certa della sentenza penale irrevocabile, non dalla mera conoscenza dei fatti né dalla conoscenza di pronunce penali non definitive.
  • La conoscenza della sentenza penale rilevante ai fini della decorrenza del termine disciplinare deve essere integrale e formalmente certa: non bastano la mera conoscenza del dispositivo o estratti della pronuncia, dovendo risultare anche l'irrevocabilità secondo le forme previste dalla legge.
  • L'art. 9, comma 2, l. n. 19/1990, che stabilisce il termine per l'avvio del procedimento disciplinare finalizzato alla destituzione, presuppone una sentenza irrevocabile di condanna e non si applica quando il processo penale si concluda con un annullamento senza rinvio e una pronuncia di non doversi procedere per mancanza di querela.
  • La valutazione della gravità della condotta e della proporzionalità della sanzione disciplinare rientra nella discrezionalità dell'amministrazione ed è sindacabile dal giudice amministrativo solo in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento o sproporzione; la mancata valorizzazione espressa di un curriculum favorevole non integra di per sé un difetto istruttorio o motivazionale quando la gravità dei fatti giustifica il prevalere di tali elementi.
  • Un provvedimento presupposto non tempestivamente impugnato e ormai consolidato non può essere contestato in via derivata mediante l'impugnazione dell'atto successivo che ne recepisca gli effetti, per carenza di interesse a una censura ormai inidonea a rimuovere il presupposto.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaInvalidità del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDecadenza e tardività

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