Cassazione Penale, Sentenza n. 27739/2024 del 11/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per riciclaggio (art. 648-bis c.p.) relativa a un'autovettura rubata sulla quale erano state applicate targhe regolari e sostituita una lamiera con diverso numero di telaio. Il ricorso deduceva: 1) nullità per mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare (violazione artt.178 e ss. c.p.p.); 2) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla valutazione delle prove a discarico, con richiesta di rivalutare la rilevanza temporale delle condotte e della data della richiesta di reimmatricolazione; 3) mancata prova della non partecipazione del ricorrente al furto (reato presupposto del riciclaggio).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni: 1) il primo motivo è manifestamente infondato perché dagli atti risultava la notifica personale dell'avviso di udienza preliminare; 2) la censura sulla valutazione delle prove riguarda una rivalutazione del merito e quindi non è ammissibile in Cassazione; 3) la questione relativa alla partecipazione al furto è stata proposta per la prima volta in Cassazione, violando la catena devolutiva (art. 606, comma 3, c.p.p.), perciò inammissibile. Conseguenze: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020
Il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto ai sensi di questa norma, richiamata per la modalità di svolgimento del giudizio in Cassazione.
Norme sulla comunicazione e notifica degli atti processuali (in particolare l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare). La Corte ha ritenuto che, contrariamente alla doglianza, la notifica risultasse effettuata.
Norma che configura il reato di riciclaggio. La Corte d'appello ha ritenuto provata la condotta ricettatoria/riciclatoria in relazione alla reimmatricolazione e all'apposizione di targhe su veicolo rubato.
Limiti di impugnazione in Cassazione: il motivo introdotto per la prima volta in Cassazione che comporta una frattura della catena devolutiva è inammissibile. La corte ha dichiarato inammissibile il rilievo sulla partecipazione al furto per questo motivo.
Prevede le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso, tra cui la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, qui quantificata in euro 3.000.
Massime di principio
- La mancata notifica di atti processuali va eccepita e dimostrata tempestivamente: se dai verbali e dagli atti risulta la notifica, la doglianza è manifestamente infondata.
- In Cassazione non è consentita la mera rinnovazione della valutazione del merito probatorio: i rilievi che richiedono rivalutazione delle prove sono inammissibili.
- Non si possono introdurre nuovi motivi di fatto o di diritto per la prima volta in Cassazione se ciò determina una frattura della catena devolutiva (art. 606 c.p.p.): tali questioni devono essere sollevate nei gradi precedenti.
- Prove documentali e atti amministrativi (es. richiesta di reimmatricolazione) possono essere ritenuti decisivi per dimostrare la consapevolezza o la responsabilità nel reato di riciclaggio, specie quando indicano comportamenti volti a occultare la provenienza illecita del bene.
- In caso di inammissibilità del ricorso si possono imporre oltre alle spese anche sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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