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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27739/2024 del 11/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per riciclaggio (art. 648-bis c.p.) relativa a un'autovettura rubata sulla quale erano state applicate targhe regolari e sostituita una lamiera con diverso numero di telaio. Il ricorso deduceva: 1) nullità per mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare (violazione artt.178 e ss. c.p.p.); 2) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla valutazione delle prove a discarico, con richiesta di rivalutare la rilevanza temporale delle condotte e della data della richiesta di reimmatricolazione; 3) mancata prova della non partecipazione del ricorrente al furto (reato presupposto del riciclaggio).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni: 1) il primo motivo è manifestamente infondato perché dagli atti risultava la notifica personale dell'avviso di udienza preliminare; 2) la censura sulla valutazione delle prove riguarda una rivalutazione del merito e quindi non è ammissibile in Cassazione; 3) la questione relativa alla partecipazione al furto è stata proposta per la prima volta in Cassazione, violando la catena devolutiva (art. 606, comma 3, c.p.p.), perciò inammissibile. Conseguenze: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020

    Il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto ai sensi di questa norma, richiamata per la modalità di svolgimento del giudizio in Cassazione.

  • artt. 178 e ss. c.p.p.

    Norme sulla comunicazione e notifica degli atti processuali (in particolare l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare). La Corte ha ritenuto che, contrariamente alla doglianza, la notifica risultasse effettuata.

  • art. 648-bis c.p.

    Norma che configura il reato di riciclaggio. La Corte d'appello ha ritenuto provata la condotta ricettatoria/riciclatoria in relazione alla reimmatricolazione e all'apposizione di targhe su veicolo rubato.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    Limiti di impugnazione in Cassazione: il motivo introdotto per la prima volta in Cassazione che comporta una frattura della catena devolutiva è inammissibile. La corte ha dichiarato inammissibile il rilievo sulla partecipazione al furto per questo motivo.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso, tra cui la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, qui quantificata in euro 3.000.

Massime di principio

  • La mancata notifica di atti processuali va eccepita e dimostrata tempestivamente: se dai verbali e dagli atti risulta la notifica, la doglianza è manifestamente infondata.
  • In Cassazione non è consentita la mera rinnovazione della valutazione del merito probatorio: i rilievi che richiedono rivalutazione delle prove sono inammissibili.
  • Non si possono introdurre nuovi motivi di fatto o di diritto per la prima volta in Cassazione se ciò determina una frattura della catena devolutiva (art. 606 c.p.p.): tali questioni devono essere sollevate nei gradi precedenti.
  • Prove documentali e atti amministrativi (es. richiesta di reimmatricolazione) possono essere ritenuti decisivi per dimostrare la consapevolezza o la responsabilità nel reato di riciclaggio, specie quando indicano comportamenti volti a occultare la provenienza illecita del bene.
  • In caso di inammissibilità del ricorso si possono imporre oltre alle spese anche sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Testo integrale

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