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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04970/2025 del 06/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo la doglianza sulle attenuanti generiche non deducibile nei termini prospettati in sede di legittimità e comunque priva di specifico confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Messina del 9 settembre 2024, lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Dal testo emerge che il ricorso si limitava a censurare il diniego del beneficio, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della corte territoriale, che aveva valorizzato precedenti condanne per ricettazione e per cessione illecita di sostanze stupefacenti ed evidenziato l'assenza di elementi positivi di segno contrario. La censura è stata ritenuta non consentita in sede di legittimità e comunque manifestamente infondata, oltre che reiterativa rispetto a quanto già dedotto.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sindacabile in cassazione solo nei limiti dell'assenza di illogicità manifeste della motivazione; il giudice di merito può fondare il diniego su elementi ritenuti decisivi, senza dover esaminare puntualmente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli allegati dalle parti.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La censura per cassazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è inammissibile quando si risolve in una mera richiesta di rivalutazione del merito, in assenza di evidenti illogicità della motivazione.
  • Nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a confutare analiticamente ogni elemento dedotto dalle parti, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
  • È legittimo negare le attenuanti generiche valorizzando precedenti penali specifici e la mancanza di elementi positivi idonei a modificare il giudizio di merito.
  • Un ricorso reiterativo o non specificamente confrontato con la motivazione della sentenza impugnata è soggetto a declaratoria di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reato
RamiParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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