Cassazione Civile, Ordinanza n. 14867/2024 del 28/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva notificato alla contribuente un avviso di accertamento per Irpef, Iva e Irap relativi all'anno d'imposta 2006, contestando un maggior reddito imponibile e quindi maggiori tributi, in esito a verifica fiscale e contraddittorio. La contribuente aveva impugnato l'atto davanti alla CTP, che aveva accolto solo parzialmente il ricorso rideterminando il maggior reddito nella misura indicata dall'Ufficio in sede di accertamento con adesione; la CTR aveva confermato. In cassazione la ricorrente aveva affidato l'impugnazione a due motivi, deducendo l'erronea e comunque inadeguata motivazione della sentenza regionale e l'erroneità dell'accertamento induttivo. Nel frattempo la ricorrente aveva chiesto la sospensione del giudizio dichiarando di avere aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie di cui al D.L. n. 119 del 2018 e aveva prodotto documentazione relativa al versamento delle prime otto rate, domandando la declaratoria di cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio.
La decisione
La Corte non ha esaminato i motivi di ricorso perché ha ritenuto che la contribuente avesse manifestato in modo inequivoco la volontà di non proseguire nel giudizio dopo aver aderito alla definizione agevolata. Tuttavia, poiché non era stata fornita prova del pagamento integrale del debito tributario, la definizione non poteva considerarsi perfezionata; perciò la Corte ha dichiarato l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per carenza sopravvenuta di interesse. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate e non è stato posto a carico della ricorrente l'ulteriore contributo unificato, perché l'inammissibilità era sopravvenuta e non originaria.
Norme richiamate
La mera adesione alla definizione agevolata non basta, in sé, a determinare la cessazione della materia del contendere o a rendere improcedibile/inammissibile il ricorso se non risulta perfezionata la procedura con il pagamento integrale del dovuto.
La definizione agevolata delle controversie tributarie è richiamata come presupposto della richiesta di sospensione e di estinzione del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto quando l'inammissibilità del ricorso è sopravvenuta per difetto di interesse e non è originaria.
Massime di principio
- Quando la parte ricorrente aderisce a una definizione agevolata e manifesta inequivocamente la volontà di non coltivare il giudizio, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La definizione agevolata della controversia tributaria si perfeziona solo con il rispetto delle condizioni previste dalla disciplina applicabile, tra cui il pagamento integrale del debito; la sola prova dei versamenti rateali iniziali non è sufficiente.
- L'inammissibilità sopravvenuta per difetto di interesse non integra l'ipotesi sanzionatoria che giustifica il raddoppio del contributo unificato.
- In presenza di sopravvenienze che rendono privo di utilità il giudizio, la Corte può non esaminare i motivi di ricorso e compensare le spese in ragione della peculiarità della vicenda.
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