Cassazione Penale, Ordinanza n. 17122/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il ricorrente, detenuto con fine pena indicato al 18/05/2026, ha impugnato l'ordinanza del tribunale di sorveglianza di Roma che aveva rigettato il reclamo contro la decisione del magistrato di sorveglianza di negare la liberazione anticipata per il semestre 30/07/2022-30/01/2023. Il diniego era fondato su una condotta irregolare segnalata dai Carabinieri: il condannato, ristretto agli arresti domiciliari, non rispondeva ripetutamente al citofono e, rintracciato nei pressi dell'abitazione, negava l'accesso agli operanti. Nel ricorso si deduceva l'inosservanza o erronea applicazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., contestando la valutazione di tale episodio quale indice di mancata adesione al percorso rieducativo e, quindi, quale ostacolo al beneficio penitenziario.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero meramente fattuali, non confrontate con la motivazione del tribunale di sorveglianza, motivazione considerata congrua, logica e immune da vizi. La decisione impugnata era basata sulla ritenuta gravità della condotta del detenuto, valutata come indice di mancata adesione all'opera di rieducazione, presupposto del beneficio ex art. 54 l. 354/1975. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
inosservanza o erronea applicazione di legge
Il motivo ex art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. non può essere utilizzato per riproporre censure di mero fatto o per contestare valutazioni di merito sorrette da motivazione non illogica.
art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354
La liberazione anticipata presuppone la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione; una condotta irregolare può essere valorizzata come indice contrario all'adesione al percorso trattamentale.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, a una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso provvedimenti in materia di sorveglianza, sono inammissibili le censure che si risolvono nella mera riproposizione di questioni di fatto già esaminate e disattese con motivazione congrua e non contraddittoria.
- Ai fini della liberazione anticipata, il giudice può valorizzare anche una singola condotta irregolare del detenuto, se ritenuta significativa della mancata adesione all'opera di rieducazione richiesta dalla norma.
- Il ricorso per cassazione non può sovrapporre una diversa lettura del fatto alla valutazione di merito del tribunale di sorveglianza quando quest'ultima sia sorretta da motivazione logicamente coerente.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo esonero specificamente ravvisabile.
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