Cassazione Penale, Sentenza n. 35750/2026 del 09/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione l’ordinanza della Corte d’assise d’appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell’esecuzione, che aveva respinto la richiesta di applicare una pena unica di trent’anni di reclusione, anziché un cumulo materiale delle singole pene. La richiesta si riferiva a una sentenza irrevocabile del 2001, pronunciata all’esito di giudizio abbreviato. Con un unico motivo articolato, il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 666, comma 2, 442 e 125 c.p.p., dell’art. 7 della legge n. 341 del 2000 e dell’art. 78 c.p. Ha sostenuto, anzitutto, che la domanda subordinata di applicazione della pena unica di trent’anni non fosse stata esaminata nel precedente incidente di esecuzione, definito con ordinanza dell’8 maggio 2024 e confermato dalla Cassazione il 18 settembre 2024, sicché la nuova istanza non poteva essere dichiarata reiterativa. Ha inoltre lamentato che il giudice dell’esecuzione non avesse adeguatamente considerato la memoria difensiva e la dedotta illegale determinazione della pena, ritenendo che l’errore commesso in sede di cognizione potesse essere corretto in executivis. Infine, ha sostenuto che il calcolo della Procura generale avesse determinato una pena finale di trentadue anni, dieci mesi e quattro giorni, senza computare integralmente la carcerazione presofferta, indicata in due anni, un mese e venti giorni e in ulteriori otto mesi e quattordici giorni, riferita ai periodi di detenzione dal 30 gennaio 1986 al 13 ottobre 1986 e dal 14 ottobre 1986 al maggio 1988. Secondo il ricorrente, la pena avrebbe dovuto essere calcolata come cumulo materiale unitario di trent’anni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto corretta la decisione del giudice dell’esecuzione: il procedimento si era svolto in udienza camerale con partecipazione delle parti e il giudice non si era limitato a rilevare la ripetizione dell’istanza, ma ne aveva esaminato le ragioni, escludendo elementi di novità rispetto al precedente incidente già definito. La Corte ha inoltre osservato che la questione era stata comunque affrontata nel merito e che la valutazione dell’assenza di un presupposto per intervenire in sede esecutiva costituiva una modalità processualmente rilevante di esame. La pena concretamente inflitta era prevista dalla legge e corrispondeva, per natura, specie e misura, a quella consentita; l’eventuale errore nel percorso logico-giuridico seguito per determinarla non la rendeva, per ciò solo, sostanzialmente illegale. La nozione di pena illegale richiamata dalla precedente giurisprudenza riguarda una pena non prevista dall’ordinamento, eccedente i limiti legali o appartenente a un genere o a una specie diversi da quelli stabiliti. La Corte ha quindi respinto anche la censura fondata sulla mancata correzione esecutiva del calcolo, senza disporre rinvio.
Norme richiamate
All’esito della procedura partecipata, la Corte di Assise di appello non si è limitata a rilevare il carattere reiterativo dell’istanza, ma si è specificamente confrontata con il tema dell’assenza di elementi di novità rispetto a quanto già vagliato nel precedente incidente di esecuzione definito con l’ordinanza dell’8 maggio 2024 e in relazione alla quale è poi intervenuta la sentenza n. 38847 del 18/09/2924.
La disciplina dell’incidente di esecuzione consente di definire la richiesta dopo un esame svolto in procedura partecipata; il giudice non ha adottato una mera pronuncia d’inammissibilità per reiterazione, ma ha valutato le censure e l’assenza di elementi nuovi.
La pena concretamente inflitta consiste in una sanzione pienamente prevista dalla legge e corrispondente per natura, specie e misura a quella consentita dall’ordinamento, con la conseguenza che l’eventuale errore riguarderebbe solo il percorso logico-giuridico seguito per giungere alla sua determinazione, senza incidere sulla sua legalità sostanziale.
La doglianza relativa al metodo di applicazione della riduzione per il rito abbreviato non rende illegale una pena che, per specie e misura, rimane prevista e consentita dall’ordinamento; il testo non enuncia una distinta interpretazione della disciplina dell’art. 442 c.p.p.
art. 7 legge n. 341 del 2000
La pena concretamente inflitta consiste in una sanzione pienamente prevista dalla legge e corrispondente per natura, specie e misura a quella consentita dall’ordinamento, con la conseguenza che l’eventuale errore riguarderebbe solo il percorso logico-giuridico seguito per giungere alla sua determinazione, senza incidere sulla sua legalità sostanziale.
La prospettata erronea applicazione della disciplina invocata non consente l’intervento del giudice dell’esecuzione quando la pena irrogata resta legalmente prevista e non supera i limiti ammessi; l’eventuale errore nel procedimento di determinazione non equivale a pena illegale.
La pena concretamente inflitta consiste in una sanzione pienamente prevista dalla legge e corrispondente per natura, specie e misura a quella consentita dall’ordinamento, con la conseguenza che l’eventuale errore riguarderebbe solo il percorso logico-giuridico seguito per giungere alla sua determinazione, senza incidere sulla sua legalità sostanziale.
Il richiamo al limite del cumulo non trasforma in pena illegale una sanzione che resta, per natura, specie e misura, consentita dalla legge; la decisione non ravvisa nel caso i presupposti per la correzione richiesta in sede esecutiva.
Nel provvedimento impugnato, non trascurando di considerare la memoria difensiva, il Giudice dell’esecuzione ha evidenziato la differenza sostanziale intercorrente tra la situazione oggetto della pronuncia della Corte di cassazione n. 15493 del 2021 rilevando che veniva in rilievo l’applicazione dell’ergastolo in un contesto normativo in cui tale sanzione non poteva essere irrogata dal giudice, (cfr. §. 3 della sentenza Imerti), e la condizione del ricorrente in relazione al quale la pena concretamente inflitta consiste in una sanzione pienamente prevista dalla legge e corrispondente per natura, specie e misura a quella consentita dall’ordinamento, con la conseguenza che l’eventuale errore riguarderebbe solo il percorso logico-giuridico seguito per giungere alla sua determinazione, senza incidere sulla sua legalità sostanziale.
La Corte esclude che l’ordinanza abbia omesso di confrontarsi con la memoria difensiva: il giudice dell’esecuzione ne ha considerato il contenuto e ha motivato la distinzione tra il precedente invocato e la situazione concreta.
Massime di principio
- Una pena è illegale quando non è prevista dall’ordinamento, supera i limiti fissati dalla legge oppure appartiene a un genere o a una specie di sanzione diversi da quelli stabiliti dal legislatore.
- Non costituisce, di per sé, pena illegale una sanzione che sia prevista dall’ordinamento e corretta per natura, specie e misura, anche se si deduce un errore nel percorso logico-giuridico seguito per determinarla.
- Il giudice dell’esecuzione può esaminare nel merito una richiesta proposta in procedura partecipata e respingerla quando non emergano elementi nuovi rispetto a un precedente incidente già definito; tale valutazione non equivale a una mera declaratoria d’inammissibilità per reiterazione.
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