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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33024/2023 del 28/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

L'istituto di credito aveva convenuto dinanzi al Tribunale alcune società e una persona fisica chiedendo l'accertamento dell'esistenza di una c.d. super società di fatto, con conseguente responsabilità patrimoniale illimitata dei partecipanti e condanna solidale al pagamento di debiti derivanti da contratti di mutuo stipulati formalmente da alcuni di essi ma, secondo l'attrice, nell'interesse della società di fatto. Il Tribunale aveva però declinato la propria competenza funzionale ritenendo che la controversia rientrasse nella competenza delle sezioni specializzate in materia d'impresa, rimettendo la decisione alla sezione specializzata della Corte d'appello di Ancona. La banca ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione delle norme sulla competenza e del d.lgs. n. 168/2003, sostenendo che la competenza delle sezioni specializzate non si estende alle società di persone e quindi neppure alla società di fatto/irregolare; con il secondo ha dedotto, in subordine, che comunque non poteva essere indicata la Corte d'appello ma, al più, il Tribunale di Ancona quale ufficio dotato di sezione specializzata.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso per regolamento di competenza. Ha rilevato che la controversia riguarda una società di fatto assimilabile, sul piano normativo, a una società di persone e che l'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 168/2003 attribuisce alle sezioni specializzate in materia d'impresa la competenza solo per le controversie relative a società di capitali e cooperative, non anche alle società di persone, salvo l'ipotesi di direzione e coordinamento da parte di società di capitali o cooperative, qui non ricorrente. La declinatoria di competenza del Tribunale è stata quindi ritenuta erronea. In conclusione, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha affermato la competenza del Tribunale di Pesaro, quale giudice ordinario adito, sulla controversia.

Norme richiamate

  • art. 42 c.p.c.

    richiamato come base del ricorso per regolamento di competenza avverso la declinatoria di competenza

  • art. 19 c.p.c.

    evocato dalla ricorrente tra le norme sulla competenza territoriale

  • art. 9 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo per contestare l'individuazione dell'ufficio competente

  • art. 10 c.p.c.

    indicato come norma generale secondo cui la competenza si determina in base alla domanda proposta

  • art. 1182 c.c.

    citato dalla ricorrente nel quadro delle dedotte violazioni sulla competenza

  • art. 2249 c.c.

    citato dalla ricorrente per sostenere la disciplina societaria applicabile

  • art. 2251 c.c.

    citato dalla ricorrente nel ragionamento sulla qualificazione della società

  • art. 2267 c.c.

    citato dalla ricorrente in relazione alla responsabilità dei soci

  • art. 3, comma 2, d.lgs. n. 168/2003

    la competenza funzionale delle sezioni specializzate in materia d'impresa è limitata ai rapporti societari relativi alle società di capitali e cooperative, con esclusione delle società di persone salvo i casi di direzione e coordinamento

  • art. 2, comma 1, lett. d), d.l. n. 1/2012 conv. in l. n. 27/2012

    richiamato dal Tribunale come fondamento della competenza della sezione specializzata in materia di impresa, ma ritenuto non pertinente nel caso concreto

Massime di principio

  • Nel regolamento di competenza la Corte di cassazione può esaminare la questione in modo autonomo rispetto ai soli motivi dedotti, verificando d'ufficio gli elementi utili già acquisiti e la ritualità delle questioni di competenza.
  • La competenza si determina, in via generale, sulla base della domanda proposta dall'attore e dei fatti così come allegati, mentre le contestazioni del convenuto attengono al merito e non incidono sulla competenza.
  • La competenza delle sezioni specializzate in materia d'impresa è di stretta interpretazione e non si estende alle società di persone, né alla società di fatto/irregolare, salvo specifiche ipotesi normative di direzione e coordinamento da parte di società di capitali o cooperative.
  • Quando la controversia concerne una società di fatto riconducibile alla disciplina delle società di persone, il giudice ordinario adito resta competente se non ricorre un'espressa attribuzione alla sezione specializzata.
  • In sede di regolamento di competenza, la Corte può correggere l'erronea individuazione dell'ufficio competente effettuata dal giudice di merito e affermare direttamente il giudice competente, evitando ulteriori incertezze sul forum della controversia.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaAmministratori
RamiProcesso civileSocietario
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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