Cassazione Civile, Ordinanza n. 33024/2023 del 28/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
L'istituto di credito aveva convenuto dinanzi al Tribunale alcune società e una persona fisica chiedendo l'accertamento dell'esistenza di una c.d. super società di fatto, con conseguente responsabilità patrimoniale illimitata dei partecipanti e condanna solidale al pagamento di debiti derivanti da contratti di mutuo stipulati formalmente da alcuni di essi ma, secondo l'attrice, nell'interesse della società di fatto. Il Tribunale aveva però declinato la propria competenza funzionale ritenendo che la controversia rientrasse nella competenza delle sezioni specializzate in materia d'impresa, rimettendo la decisione alla sezione specializzata della Corte d'appello di Ancona. La banca ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione delle norme sulla competenza e del d.lgs. n. 168/2003, sostenendo che la competenza delle sezioni specializzate non si estende alle società di persone e quindi neppure alla società di fatto/irregolare; con il secondo ha dedotto, in subordine, che comunque non poteva essere indicata la Corte d'appello ma, al più, il Tribunale di Ancona quale ufficio dotato di sezione specializzata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso per regolamento di competenza. Ha rilevato che la controversia riguarda una società di fatto assimilabile, sul piano normativo, a una società di persone e che l'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 168/2003 attribuisce alle sezioni specializzate in materia d'impresa la competenza solo per le controversie relative a società di capitali e cooperative, non anche alle società di persone, salvo l'ipotesi di direzione e coordinamento da parte di società di capitali o cooperative, qui non ricorrente. La declinatoria di competenza del Tribunale è stata quindi ritenuta erronea. In conclusione, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha affermato la competenza del Tribunale di Pesaro, quale giudice ordinario adito, sulla controversia.
Norme richiamate
richiamato come base del ricorso per regolamento di competenza avverso la declinatoria di competenza
evocato dalla ricorrente tra le norme sulla competenza territoriale
richiamato nel secondo motivo per contestare l'individuazione dell'ufficio competente
indicato come norma generale secondo cui la competenza si determina in base alla domanda proposta
citato dalla ricorrente nel quadro delle dedotte violazioni sulla competenza
citato dalla ricorrente per sostenere la disciplina societaria applicabile
citato dalla ricorrente nel ragionamento sulla qualificazione della società
citato dalla ricorrente in relazione alla responsabilità dei soci
art. 3, comma 2, d.lgs. n. 168/2003
la competenza funzionale delle sezioni specializzate in materia d'impresa è limitata ai rapporti societari relativi alle società di capitali e cooperative, con esclusione delle società di persone salvo i casi di direzione e coordinamento
art. 2, comma 1, lett. d), d.l. n. 1/2012 conv. in l. n. 27/2012
richiamato dal Tribunale come fondamento della competenza della sezione specializzata in materia di impresa, ma ritenuto non pertinente nel caso concreto
Massime di principio
- Nel regolamento di competenza la Corte di cassazione può esaminare la questione in modo autonomo rispetto ai soli motivi dedotti, verificando d'ufficio gli elementi utili già acquisiti e la ritualità delle questioni di competenza.
- La competenza si determina, in via generale, sulla base della domanda proposta dall'attore e dei fatti così come allegati, mentre le contestazioni del convenuto attengono al merito e non incidono sulla competenza.
- La competenza delle sezioni specializzate in materia d'impresa è di stretta interpretazione e non si estende alle società di persone, né alla società di fatto/irregolare, salvo specifiche ipotesi normative di direzione e coordinamento da parte di società di capitali o cooperative.
- Quando la controversia concerne una società di fatto riconducibile alla disciplina delle società di persone, il giudice ordinario adito resta competente se non ricorre un'espressa attribuzione alla sezione specializzata.
- In sede di regolamento di competenza, la Corte può correggere l'erronea individuazione dell'ufficio competente effettuata dal giudice di merito e affermare direttamente il giudice competente, evitando ulteriori incertezze sul forum della controversia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32983/2023 del 28/11/2023
- ordinanza_civile · 28 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32984/2023 del 28/11/2023
- ordinanza_civile · 28 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32985/2023 del 28/11/2023
- ordinanza_civile · 28 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32986/2023 del 28/11/2023
- ordinanza_civile · 28 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32987/2023 del 28/11/2023
- ordinanza_civile · 28 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32991/2023 del 28/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →