Cassazione Penale, Sentenza n. 16390/2024 del 18/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, proposta dall'avv. Larussa, del decreto della Corte d'Appello che confermava la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Il ricorso denunciava: errata applicazione degli artt. 1 e 4 del D.Lgs. 159/2011; carenza di motivazione rispetto ai motivi di appello; pericolosità sociale ritenuta sulla base di precedenti remoti (2016-2017) o privi di rilievo per la prevenzione (furto 2021); non adeguata valutazione dello stato di incensuratezza e dell'assenza di segnalazioni successive al 2021, con conseguente mancanza di attualità della pericolosità.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per essere reiterativo e per dedurre motivi non consentiti in cassazione in materia di misure di prevenzione. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il ricorso per cassazione contro provvedimenti di prevenzione è ammesso soltanto per violazione di legge; sono escluse le doglianze di mera illogicità della motivazione salvo il caso di assoluta assenza di motivazione. Sul merito la Corte ha ritenuto che i giudici di merito avevano correttamente fondato il giudizio di pericolosità sulla stabile dedizione a delitti a scopo di lucro, valutando anche procedimenti penali pendenti e reiterazioni recenti (traffico di stupefacenti e altre condotte). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.Lgs. 159/2011 (codice antimafia), art. 4 comma 1 lett. c)
Norma che individua categorie di soggetti per i quali può essere disposta la sorveglianza speciale; la Corte ha ritenuto correttamente applicata la norma per la categoria contestata, valutando elementi idonei a dimostrare la stabile dedizione a reati a scopo di lucro.
Gli artt. richiamati regolano finalità e presupposti delle misure di prevenzione; il ricorso contestava la loro applicazione, ma la Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero adeguatamente motivato la ricorrenza dei presupposti.
Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4
Stabilisce che il ricorso per cassazione in materia di misure di prevenzione è ammesso soltanto per violazione di legge; principio usato dalla Corte per dichiarare inammissibile il ricorso che deduceva vizi di merito.
Legge 31 maggio 1965, n. 575, art. 3 ter, secondo comma
Richiamata per confermare il limite del sindacato di legittimità (ricorso ammesso solo per violazione di legge) nei procedimenti di prevenzione.
Codice di procedura penale, art. 606 lett. e)
La Corte indica che l'ipotesi di "illogicità manifesta" della motivazione non rientra tra i vizi deducibili in cassazione per le misure di prevenzione, salvo la totale assenza di motivazione.
Codice di procedura penale, art. 606, comma terzo
Norma richiamata per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede le conseguenze della declaratoria di inammissibilità, tra cui la condanna alle spese processuali e altre sanzioni economiche; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In materia di misure di prevenzione il ricorso per cassazione è limitato a questioni di diritto (violazione di legge); le doglianze di merito sulla motivazione sono ammissibili solo se denunciano l'assenza totale o meramente apparente della motivazione.
- Elementi probatori utili per adottare misure di prevenzione non si limitano alle sentenze di condanna: possono essere considerati anche procedimenti penali pendenti e fatti recenti che denotino una dedizione stabile alla commissione di reati, purché adeguatamente motivati.
- Precedenti anche se remoti non sono automaticamente privi di rilevanza se, nel complesso, contribuiscono a dimostrare una condotta abituale o una stabile dedizione a reati specifici.
- L'assenza di segnalazioni o eventi successivi non determina automaticamente la cessazione della pericolosità sociale: occorre una valutazione complessiva e, per la parte che impugna, fornire elementi probatori efficaci del mutamento della situazione.
- Ricorsi reiterativi o che sollevano motivi non consentiti in cassazione espongono il ricorrente al rischio di inammissibilità e a sanzioni economiche (spese e somme alla Cassa delle ammende).
- Per impugnare efficacemente provvedimenti di prevenzione conviene concentrarsi su specifiche violazioni di legge o sull'effettiva mancanza assoluta di motivazione, non su censure di merito generiche.
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