Ordinanza n. 3657/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della nota del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, Direzione Generale del Personale e della Formazione, Ufficio III – Concorsi ed Inquadramenti, prot. m_dg.DOG.21/05/2026, comunicata a mezzo PEC in data 21 maggio 2026, con cui è stato confermato il diniego di assunzione della ricorrente nell’ambito della procedura di reclutamento di assistente tecnico-geometra (Codice 04); della nota del medesimo Ufficio prot. m_dg.DOG.15/05/2026.0104631.U, comunicata a mezzo PEC in data 15 maggio 2026; dell'Avviso del 1° aprile 2026, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia, con allegato l'elenco dei "vincitori assegnatari di sede" per il profilo di Assistente tecnico-geometra (Codice 04), e ciò nella parte in cui la ricorrente non risulta contemplata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di assunzione e mancata inclusione nell'elenco dei vincitori assegnatari di sede per il profilo di assistente tecnico-geometra (Codice 04)
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e organismi di reclutamento)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato le note ministeriali con cui è stato confermato il diniego di assunzione e l'avviso recante l'elenco dei vincitori assegnatari di sede, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. La controversia riguarda l'assegnazione delle sedi nella procedura concorsuale. Il bando prevedeva che i vincitori scegliessero la sede secondo l'ordine della graduatoria e che, in caso di omessa o insufficiente indicazione delle preferenze, si procedesse d'ufficio. Le successive istruzioni operative raccomandavano di indicare tutte le sedi disponibili, precisando che non sarebbero state effettuate assegnazioni d'ufficio e che la mancata indicazione di una sede, qualora vi fossero rimasti posti soltanto presso quella sede, avrebbe impedito il perfezionamento dell'assunzione. La ricorrente, risultata vincitrice al 79° posto per il profilo di assistente tecnico-geometra, per il quale erano previsti 136 posti complessivi, di cui 19 presso Palermo, ha indicato esclusivamente la sede di Palermo, in due occasioni. Il giudizio cautelare ha riguardato la legittimità del mancato perfezionamento dell'assunzione e dell'interpretazione delle regole sulle preferenze e sull'eventuale assegnazione d'ufficio.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistenti, allo stato, elementi sufficienti per sospendere gli atti impugnati. Ha osservato che la previsione del bando sull'assegnazione d'ufficio sembra riferirsi ai casi di omessa o insufficiente indicazione delle preferenze, previa evasione delle domande che contengano preferenze utili, e non impone necessariamente all'amministrazione di assegnare d'ufficio il candidato a una sede non indicata. L'operato dell'amministrazione è apparso immune da irragionevolezza o errore. Ai fini dell'economia processuale e della successiva decisione di merito, il TAR ha comunque disposto l'acquisizione, entro 45 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza, dell'elenco degli assegnatari dei posti messi a concorso per il profilo interessato. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 10, commi 2 e 3, del bando di concorso
i candidati dichiarati vincitori ... potranno scegliere la sede secondo l’ordine di graduatoria
La disciplina del bando collega la scelta e l'assegnazione delle sedi all'ordine della graduatoria e alle preferenze espresse, prevedendo l'assegnazione d'ufficio in caso di omessa o insufficiente indicazione delle preferenze.
art. 21, comma 1, l. 5 febbraio 1992, n. 104
ferma restando la scelta prioritaria tra le sedi disponibili ... ai sensi dell’articolo 21, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104
Richiamato dal bando quale disciplina della scelta prioritaria della sede, senza ulteriore applicazione specificamente esaminata nell'ordinanza.
art. 64, comma 2, c.p.a.
La circostanza relativa all'indicazione della sola sede di Palermo è stata ritenuta incontestata tra le parti.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base normativa della domanda cautelare, che è stata respinta.
Massime di principio
- Quando il bando di concorso prevede l'assegnazione d'ufficio in caso di omessa o insufficiente indicazione delle preferenze, tale clausola può essere interpretata nel senso che l'assegnazione d'ufficio operi solo dopo l'esame e l'evasione delle domande contenenti preferenze utili, senza imporre necessariamente all'amministrazione di assegnare il vincitore a una sede non indicata.
- La mancata indicazione di una sede tra le preferenze espresse può impedire l'assegnazione a quella sede quando le istruzioni operative della procedura chiariscano che non saranno effettuate assegnazioni d'ufficio e che, qualora residuino posti soltanto presso una sede non indicata, non sarà possibile perfezionare l'assunzione.
- In sede cautelare, la sospensione degli atti di assegnazione non è giustificata quando, alla luce delle clausole del bando e delle istruzioni operative, l'operato dell'amministrazione non appaia affetto da irragionevolezza o errore.
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