Cassazione Civile, Ordinanza n. 23455/2026 del 17/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (terzo)
La controversia
La lite nasce da una domanda di nullità per simulazione assoluta di un atto di compravendita immobiliare stipulato tra alcuni familiari, con la quale si assumeva che il contratto fosse solo apparente e che il vero assetto non fosse quello risultante dal rogito. Il tribunale aveva accolto la domanda ritenendo il deducente un terzo rispetto all'accordo simulatorio e valorizzando presunzioni, senza richiedere prova scritta. La corte d'appello ha invece riformato la decisione, ritenendo che il deducente non fosse terzo ma parte dell'accordo simulatorio, in ragione del fatto che era già comproprietario di una quota dell'immobile e che l'operazione fosse finalizzata a concentrare la proprietà tra coniugi; da ciò ha fatto discendere l'inapplicabilità della prova per presunzioni e il difetto di controdichiarazione scritta. Il ricorrente principale ha censurato tale qualificazione come parte dell'accordo, deducendo violazione degli artt. 1415, comma 2, e 1417 c.c., perché egli non era parte formale del contratto e non vi era prova della sua partecipazione occulta alla simulazione; ha inoltre dedotto motivazione apparente ai sensi dell'art. 132 c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e dell'art. 111 Cost., per mancata indicazione delle ragioni concrete della sua qualificazione come parte. La controparte ha resistito e proposto ricorso incidentale su ulteriori questioni, tra cui l'interesse ad agire e la prova dell'accordo simulatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo del ricorso principale, ritenendo che la sentenza d'appello fosse nulla per motivazione apparente: la corte territoriale aveva affermato, in modo apodittico, che il ricorrente fosse parte dell'accordo simulatorio, senza spiegare in base a quali elementi di fatto e di diritto fosse pervenuta a tale conclusione. La Cassazione ha osservato che il mero fatto di essere comproprietario di una quota del bene e di avere legami familiari con le parti non basta, di per sé, a trasformare il soggetto in parte della simulazione. Ha quindi cassato la sentenza e rinviato alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il primo motivo del ricorso principale e tutti i motivi del ricorso incidentale sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
richiamato per la distinzione tra effetti della simulazione verso i terzi e verso le parti; la qualificazione del soggetto come terzo o come parte è decisiva per il regime probatorio applicabile.
richiamato per il regime della prova della simulazione: la prova per presunzioni e testimoniale è ammessa nei confronti dei terzi, ma non opera nel medesimo modo per le parti dell'accordo simulatorio.
la sentenza è nulla quando la motivazione è solo apparente e non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. quale parametro della motivazione sufficiente e intellegibile.
art. 111 Cost.
evocato quale fondamento del dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
utilizzato per censurare la nullità della sentenza per error in procedendo derivante da motivazione apparente.
Massime di principio
- In tema di simulazione contrattuale, la qualificazione di un soggetto come "terzo" o come parte dell'accordo simulatorio è decisiva ai fini del regime probatorio; tale qualificazione deve essere sorretta da un percorso argomentativo esplicito e verificabile.
- La motivazione è apparente, e quindi la sentenza è nulla, quando il giudice afferma una conclusione senza indicare gli elementi fattuali e il ragionamento logico-giuridico che conducono a essa, impedendo il controllo in cassazione.
- Non è sufficiente, per attribuire a un soggetto la qualità di parte dell'accordo simulatorio, il solo dato della comproprietà parziale del bene o la mera esistenza di rapporti familiari con i contraenti; occorre accertare concretamente la sua partecipazione all'intesa simulatoria.
- Nel giudizio di simulazione, la disciplina della prova cambia a seconda che l'azione sia proposta da una parte del negozio o da un terzo pregiudicato; la mancata corretta individuazione della posizione soggettiva comporta errore decisivo nella valutazione delle prove e nell'applicazione delle regole probatorie.
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