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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2003/2024 del 17/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma in sede di rinvio della condanna per il reato contestato (artt. 110, 316-bis c.p.). Due censure principali: (1) vizio di motivazione e inosservanza dei presupposti del concorso di persone: la Corte territoriale non avrebbe indicato concretamente la condotta di partecipazione attribuita al ricorrente né il nesso causale tra tale condotta e la distrazione del finanziamento; la deduzione del dolo sarebbe stata basata su indici che al più provano colpa/omissione di vigilanza; (2) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: la sentenza avrebbe confuso l'attività lecita di riqualificazione edilizia (necessaria per ottenere il finanziamento) con un contributo alla elusione del vincolo di destinazione, senza spiegare come la realizzazione dei lavori si traduca in contributo partecipativo al reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi: la Corte territoriale, in sede di rinvio, aveva adeguatamente motivato la responsabilità di Picco Bartolomeo sulla base di elementi di fatto e di prova (lavori eseguiti dalla sua società per lungo periodo anche dopo la fusione, causali delle fatture, conoscenza tecnica da parte del ricorrente, firma di atti e richieste di sanatoria, percezione di canoni di locazione, assenza di segni esterni di struttura recettiva e sopralluoghi). Tali elementi, nel loro insieme, sono stati ritenuti idonei a dimostrare la consapevolezza e la partecipazione alla distrazione del finanziamento. Conseguentemente la Corte ha anche condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato in relazione al concorso di persone nel reato: la Corte ha valutato se esistessero apporto materiale e conoscenza (elemento soggettivo) del singolo concorrente, ritenendo che gli elementi di fatto dimostravano il coinvolgimento e la consapevolezza del ricorrente

  • art. 316-bis cod. pen.

    Norma del capo di imputazione: reato contestato relativo alla distrazione/uso difforme di finanziamenti/contributi pubblici; la sentenza ha ritenuto provata la destinazione difforme di tre unità abitative e la partecipazione del ricorrente alla distrazione

  • art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.

    Richiamato per indicare che non era stata richiesta la trattazione orale e quindi il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. con mod. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176) e successive modifiche

    Norme emergenziali/procedurali richiamate riguardanti la trattazione scritta/forme di contraddittorio durante il periodo pandemico e successivi adeguamenti; la Corte ha proceduto senza udienza orale in base a tali previsioni

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiesto come limite formale: il ricorso è stato proposto nei limiti necessari per la motivazione in Cassazione, come previsto da questa disposizione

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiesto dalla difesa in tema di regole di giudizio probatorio e motivazione: la Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale abbia applicato correttamente tali regole, fornendo una motivazione congrua sul nesso causale e sulla conoscenza del ricorrente

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende (quantificata in euro 3.000) e delle spese processuali per i profili di colpa del ricorso

Massime di principio

  • Per affermare il concorso di persone è necessario dimostrare non solo un apporto materiale, ma anche la conoscenza (almeno unilaterale) che tale apporto contribuisce alla realizzazione del reato: elementi fattuali concreti (fatture, firma di atti, gestione operativa, percezione di proventi) possono integrare tale conoscenza
  • La mera esecuzione di lavori o l'adempimento di attività tecniche non esonera dall'accertamento del dolo se, nel contesto, emergono indizi che il soggetto era a conoscenza dell'uso difforme del bene o del finanziamento (es. documentazione, ruolo decisionale, gestione contabile, benefici economici)
  • Le corti di merito, in sede di rinvio, devono chiarire l'elemento soggettivo della partecipazione; se lo fanno con motivazione congrua e logicamente collegata agli elementi probatori, la Cassazione tende a dichiarare inammissibili i ricorsi che contestano la valutazione in fatto
  • Nelle difese di casi analoghi conviene distinguere chiaramente tra negligenza/omissione di vigilanza e dolo: la strategia difensiva deve mostrare l'assenza di elementi probatori che colleghino la condotta dell'imputato alla consapevolezza della distrazione dei fondi
  • Indizi plurimi e convergenti (durata e continuità dei lavori, collegamenti societari, causali fatture, firme su documenti amministrativi, percezione di utilità economica, sopralluoghi che evidenziano la destinazione d'uso concreta) rafforzano la ricostruzione della consapevolezza e del nesso causale richiesti per la responsabilità penale

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