Cassazione Civile, Ordinanza n. 36464/2023 del 29/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione di una società avverso cartelle esattoriali emesse per differenze di premi e sanzioni conseguenti alla riclassificazione delle attività aziendali, per un debito complessivo di circa 69.000 euro. Il tribunale aveva inquadrato le attività dell'impresa, e la corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado, richiamando i principi di legittimità e le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio circa le lavorazioni effettivamente svolte. In cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 7 del d.m. 12/12/2000, sostenendo che la corte territoriale avrebbe tecnicamente mal analizzato le lavorazioni; con il secondo ha dedotto vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., lamentando che non fosse stata considerata l'assenza di rischi per la salute dei lavoratori.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse in realtà a una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità, perché attinente alle caratteristiche concrete delle lavorazioni e al loro inquadramento; ha inoltre rilevato che la corte d'appello aveva correttamente valorizzato la CTU e le altre prove, applicando l'analisi tecnica delle operazioni fondamentali della lavorazione e la corrispondente tabella ministeriale. Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile e comunque infondato, poiché la corte territoriale aveva espressamente valutato la pericolosità delle lavorazioni ai fini della classificazione tariffaria. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7 d.m. 12/12/2000
La classificazione tariffaria va effettuata mediante analisi tecnica delle operazioni fondamentali che compongono la lavorazione e secondo la classe corrispondente prevista dalle tabelle.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio motivazionale non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del merito, specie a fronte di una decisione di appello fondata su risultanze istruttorie e CTU.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/2002
L'ulteriore importo da versare è pari a quello previsto per il ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione delle caratteristiche concrete delle lavorazioni o dei fatti tecnici già esaminati dai giudici di merito.
- Quando la corte di merito fonda l'inquadramento tariffario su CTU e altre prove, la censura che mira a contestare la valutazione tecnica delle lavorazioni è inammissibile se travalica il sindacato di legittimità.
- Nel contenzioso sull'inquadramento assicurativo e sulle differenze di premio, la classificazione deve essere svolta attraverso l'analisi tecnica delle operazioni fondamentali della lavorazione e l'applicazione della tabella ministeriale corrispondente.
- Il vizio di motivazione non è configurabile se il giudice di merito ha comunque esaminato espressamente il profilo decisivo della pericolosità delle lavorazioni ai fini della classificazione.
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