Cassazione Penale, Ordinanza n. 10605/2026 del 19/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo corretta la declaratoria di inammissibilità del motivo di appello per difetto di specificità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, deducendo un unico motivo con cui lamentava erronea applicazione della legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. In appello, il difensore si era limitato a chiedere l'applicazione dell'art. 131-bis, senza sviluppare specifiche censure contro la decisione di primo grado. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, osservando che la Corte territoriale aveva correttamente dichiarato inammissibile il motivo di appello per difetto di specificità, in quanto privo di una reale argomentazione critica rispetto alle ragioni della decisione impugnata.
Norme richiamate
particolare tenuità del fatto
La richiesta di applicazione della causa di non punibilità non è sufficiente, in appello, se non è sorretta da specifiche censure contro la decisione impugnata.
Il motivo di appello è inammissibile quando difetta di specificità, cioè quando non enuncia e argomenta rilievi critici rispetto alle ragioni poste a base della decisione.
erronea applicazione della legge e vizio di motivazione
Il ricorso per cassazione è stato proposto deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ma le doglianze sono state ritenute manifestamente infondate perché dirette contro una corretta declaratoria di inammissibilità dell'appello.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- L'appello è inammissibile per difetto di specificità quando non contiene censure esplicite e argomentate contro le ragioni di fatto o di diritto della sentenza impugnata.
- La mera richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto non soddisfa l'onere di specificità dei motivi di appello se non è accompagnata da una critica concreta alla decisione di primo grado.
- In sede di legittimità, è corretta la declaratoria di inammissibilità del ricorso che censuri soltanto la mancata ammissione di un motivo di appello già correttamente ritenuto generico.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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