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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16441/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La controversia riguardava una divisione ereditaria: la Corte d'appello aveva dichiarato aperta la successione ab intestato di una de cuius, individuato i beni compresi nell'asse, approvato il piano di riparto predisposto dal consulente tecnico con tre quote, dichiarato non divisibili alcuni beni per grave illegittimità urbanistica, condannato gli eredi di due soggetti al pagamento, pro quota, di una somma a titolo di frutti, e disposto l'attribuzione delle quote mediante sorteggio davanti al tribunale. Avverso tale sentenza alcuni eredi hanno proposto ricorso per cassazione con sei motivi, ma nel corso del giudizio di legittimità i difensori delle parti costituite hanno depositato un atto congiunto per chiedere la cessazione della materia del contendere, dichiarando l'intervenuto accordo transattivo e chiedendo l'inefficacia della sentenza impugnata e la compensazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato cessata la materia del contendere per intervenuto accordo negoziale tra le parti, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata. Ha inoltre compensato le spese del giudizio. È stato escluso che la vicenda integrasse una inammissibilità sopravvenuta del ricorso; la Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui, quando le parti definiscono convenzionalmente la lite in cassazione, va dichiarata la cessazione della materia del contendere e non una delle decisioni tipiche di cui agli artt. 382, 383 e 384 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 382 c.p.c.

    richiamato per escludere che la definizione convenzionale della lite rientri nelle tipologie decisorie ivi previste

  • art. 383 c.p.c.

    richiamato insieme agli artt. 382 e 384 c.p.c. per affermare che la cessazione della materia del contendere non si inquadra tra le decisioni tipiche previste dalla norma

  • art. 384 c.p.c.

    richiamato per escludere la riconducibilità della vicenda alle decisioni di legittimità tipizzate

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte afferma che il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio si conclude con cessazione della materia del contendere per accordo negoziale, perché il meccanismo sanzionatorio opera solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale base del contributo unificato dovuto

Massime di principio

  • Se, nel corso del giudizio di cassazione, le parti definiscono consensualmente la controversia con un accordo transattivo, la Corte deve dichiarare la cessazione della materia del contendere e il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata.
  • La cessazione della materia del contendere per accordo negoziale non è qualificabile come inammissibilità sopravvenuta del ricorso né come una delle decisioni tipiche previste dagli artt. 382, 383 e 384 c.p.c.
  • Il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 si applica solo quando il ricorso per cassazione sia rigettato, dichiarato inammissibile o improcedibile, non quando il giudizio si estingua per cessazione della materia del contendere conseguente ad accordo tra le parti.
  • In presenza di definizione concordata della lite in cassazione, le spese possono essere compensate ove ciò sia richiesto congiuntamente dalle parti o comunque giustificato dalla loro concorde determinazione transattiva.

Come è indicizzato

MaterieDivisione ereditariaImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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