Cassazione Penale, Sentenza n. 49542/2022 del 29/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, constatando l'errore di diritto del Tribunale nel considerare procedibile a querela un fatto che, per la sussistenza dell'aggravante ex art. 61, n.5 e della recidiva aggravata, doveva invece essere giudicato procedibile d'ufficio. Ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'Appello di Catanzaro per nuovo giudizio ai sensi dell'art. 569, comma 4, c.p.p.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Catanzaro che aveva dichiarato non doversi procedere per il reato di truffa contestato a D'Abico in quanto estinto per remissione di querela. La Procura ha osservato che il reato era aggravato (art. 61, n.5 c.p.) per aver approfittato di circostanze di tempo e luogo con contratto stipulato online e a distanza, e che era stata contestata la recidiva reiterata e specifica; tali elementi rendono il reato procedibile d'ufficio, incidendo sull'irrilevanza della remissione di querela.
Norme richiamate
Il delitto di truffa è procedibile a querela salvo le ipotesi previste dal comma secondo richiamate dal comma terzo; in presenza di circostanze aggravanti richiamate (es. art. 61, n.5) la procedibilità può essere d'ufficio
art. 61, n.5 cod. pen. (circostanza aggravante)
Rilevata perché applicata al caso: consente di ritenere aggravata la condotta che approfitta di circostanze di tempo e luogo (es. contratto online a distanza) tali da ostacolare la difesa della vittima
La disposizione contiene le circostanze aggravanti a effetto speciale che trasformano la procedibilità; il richiamo include anche la recidiva qualificata e le ipotesi che rendono procedibile d'ufficio la truffa
secondo, terzo e quarto comma
La recidiva reiterata, specifica e qualificata (anche aggravata/pluriaggravata) può concorrere a determinare la procedibilità d'ufficio per i reati indicati
legge 15 luglio 2009, n.94, art. 3, comma 28
introduzione del n. 2-bis
Ha aggiunto il n. 2-bis richiamato dalla normativa sulla procedibilità, entrato in vigore prima del fatto, e quindi applicabile alla fattispecie
Norma procedurale che consente alla Cassazione, in caso di annullamento per errore di diritto, di rinviare il giudizio alla Corte d'appello competente
Cass. sez. un., sent. n. 3585 del 24/09/2020 (Rv. 280262)
Giurisprudenza della Corte che conferma che il richiamo alle circostanze aggravanti ad effetto speciale comprende la recidiva qualificata e le sue forme aggravate ai fini della procedibilità d'ufficio
Massime di principio
- Quando alla fattispecie di truffa si applicano aggravanti indicate dall'art. 61 (es. n.5 per approfittamento di circostanze di tempo/luogo) la procedibilità può divenire d'ufficio, rendendo irrilevante la remissione di querela
- La contestazione della recidiva reiterata, specifica o qualificata (art. 99) può concorrere, in combinazione con le aggravanti ad effetto speciale (art. 649-bis richiamato), a trasformare la procedibilità in d'ufficio
- Occorre verificare sempre la corretta qualificazione giuridica degli elementi aggravanti nell'imputazione: un errore su tale qualificazione può determinare annullamento per vizio di diritto
- Bisogna accertare la legittimità delle norme richiamate rispetto alla data del fatto (es. modifiche legislative entrate in vigore prima della commissione del reato)
- In caso di remissione di querela, se sussistono circostanze che rendono il reato procedibile d'ufficio, la remissione non estingue il procedimento
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