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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37255/2025 del 14/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, già condannato in primo grado e con sentenza di appello che aveva soltanto ridotto la durata della pena accessoria, ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione che lo riteneva responsabile dei reati tributari di omessa dichiarazione e occultamento/distruzione di documentazione contabile. Ha dedotto: (1) violazione dell'art. 133 c.p. per il mancato riconoscimento del minimo edittale assoluto; (2) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; (3) violazione degli artt. 157 e 161 c.p. e dell'art. 17 d.lgs. 74/2000, sostenendo la maturata prescrizione dei reati. Dalla motivazione emerge che la condotta contestata riguardava, per l'annualità 2015, un reato ex art. 5 d.lgs. 74/2000 e, quanto all'art. 10 d.lgs. 74/2000, l'occultamento della contabilità, con accertamento fiscale intervenuto il 21 gennaio 2019.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi, osservando che la dosimetria della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e che il diniego delle attenuanti generiche era stato adeguatamente motivato con riferimento alla natura elusiva dell'occultamento contabile e all'assenza di elementi positivi. Ha reputato infondato anche il terzo motivo: per il reato ex art. 5 d.lgs. 74/2000 il termine massimo di prescrizione decennale, maggiorato ex art. 17, comma 1-bis, d.lgs. 74/2000, non era maturato; per il reato ex art. 10 d.lgs. 74/2000, trattandosi di occultamento e non di distruzione, la prescrizione decorreva dall'accertamento fiscale del 21 gennaio 2019 e dunque non era ancora maturata. Conseguentemente ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    La graduazione della pena e la valutazione dei criteri di commisurazione rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito; in cassazione non è consentita una nuova valutazione della congruità della pena se non in presenza di arbitrio o manifesta illogicità.

  • art. 132 c.p.

    Richiamato insieme all'art. 133 c.p. come parametro della discrezionalità giudiziale nella determinazione del trattamento sanzionatorio.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche non costituiscono un diritto dell'imputato né una concessione benevola del giudice; richiedono elementi positivi di valutazione e non impongono una confutazione analitica di ogni deduzione difensiva.

  • art. 157 c.p.

    Invocato dal ricorrente in tema di prescrizione; la Corte ha escluso che i termini massimi fossero maturati.

  • art. 161 c.p.

    Invocato dal ricorrente in tema di prescrizione; la Corte ha escluso che i termini massimi fossero maturati.

  • art. 5 d.lgs. 74/2000

    Per il reato riferito all'annualità 2015, il termine massimo di prescrizione decennale, aumentato ex art. 17, comma 1-bis, non era ancora decorso.

  • art. 10 d.lgs. 74/2000

    L'occultamento delle scritture contabili integra un reato permanente che si consuma e da cui decorre la prescrizione al momento dell'accertamento fiscale; la distruzione, invece, è reato istantaneo.

  • art. 17, comma 1-bis, d.lgs. 74/2000

    Comporta l'aumento del termine massimo di prescrizione per il reato ex art. 5 d.lgs. 74/2000.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • La determinazione della pena, anche quanto al minimo edittale e agli aumenti per continuazione o circostanze, è sindacabile in cassazione solo se la motivazione del giudice di merito sia mancante, manifestamente illogica o frutto di arbitrio; non è ammessa una rivalutazione del merito sulla mera congruità della sanzione.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice espliciti gli elementi di segno negativo ritenuti prevalenti; non è necessario rispondere puntualmente a ogni singola deduzione difensiva, né le attenuanti generiche derivano automaticamente dall'assenza di precedenti negativi.
  • In materia di reati tributari, l'occultamento delle scritture contabili ha natura permanente e la prescrizione decorre dall'accertamento fiscale che rende disponibile la documentazione agli organi verificatori; la distruzione della documentazione, invece, ha natura istantanea.
  • Per il reato di omessa dichiarazione ex art. 5 d.lgs. 74/2000, ai fini della prescrizione va considerato l'eventuale aumento del termine massimo previsto dalla disciplina speciale.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile e non ricorre l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieOmessa dichiarazioneSottrazione fraudolenta al pagamentoImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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