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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9190/2022 del 22/03/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

i contribuenti impugnavano gli avvisi di accertamento ICI per gli anni 2012-2015 contestando la determinazione della base imponibile sulla base della rendita catastale aggiornata. Denunciavano (1) l'erronea applicazione dell'art. 5 (avrebbero dovuto applicare il comma 2 per fabbricati iscritti in catasto e non il comma 3), con conseguente utilizzo di un "coefficiente K" non dovuto; (2) la mancata notifica della variazione della rendita catastale ai contribuenti o alla loro dante causa, sicché non avrebbero potuto difendersi; e richiamavano pregresse sentenze favorevoli. Inoltre censuravano omissioni della CTR rispetto a sentenze precedenti e alla perizia di parte.

La decisione

la Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le censure relative alla rideterminazione della rendita catastale dovessero essere state impugnate con autonome azioni contro l'atto di variazione catastale e non soltanto con l'impugnazione degli avvisi di accertamento; perciò la rendita attribuita è divenuta definitiva per mancata impugnazione. Ha inoltre richiamato la giurisprudenza che interpreta l'art. 74 L. n. 342/2000 nel senso che la notificazione rende l'atto efficace ai fini dell'impugnazione ma non impedisce l'utilizzabilità della rendita, anche per annualità pregresse, in relazione alla data della variazione materiale. Ha confermato la correttezza dell'applicazione della rendita aggiornata (annotata il 12/12/2008) per il calcolo dell'ICI per gli anni 2012-2015. Ha inoltre ritenuto irrilevanti le pronunce citate dai ricorrenti relative ad anni anteriori alla variazione della rendita. Condanna i ricorrenti alle spese.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1992

    «Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 52»

    la Corte richiama che per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile si calcola applicando i moltiplicatori alla rendita catastale vigente al 1° gennaio; le censure sulla rideterminazione della rendita dovevano essere contestate con autonoma impugnazione dell'atto catastale

  • art. 5, comma 3, d.lgs. n. 504/1992 (richiamato dai ricorrenti)

    il comma 3 si riferisce a immobili non iscritti in catasto (o particolari categorie) con regole diverse; la Corte ha distinto i casi e ha ritenuto che nel caso in esame la questione verteva sulla rendita catastale e non sull'applicazione del comma 3

  • art. 74, comma 1 e comma 3, legge n. 342 del 2000

    la Corte interpreta l'art. 74 nel senso che la notificazione dell'atto attribuivo o modificativo della rendita determina l'efficacia dell'atto ai fini dell'impugnazione (termine decorre dalla notificazione) ma non esclude l'utilizzabilità della rendita stessa per annualità pregresse, riferendola all'epoca della variazione materiale; inoltre la notifica dell'atto impositivo vale anche come notifica della rendita e impone l'impugnazione autonoma dell'atto di modifica entro 60 giorni

  • art. 52, d.P.R. n. 131 del 1986

    richiamato in relazione ai criteri e modalità per la determinazione dei moltiplicatori da applicare alla rendita catastale per determinare il valore imponibile

  • d.P.R. n. 604 del 1973

    richiamato in relazione alla revisione generale degli estimi e alla individuazione del coefficiente K sulla base delle indagini di mercato per la Provincia

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012

    richiamato in relazione al contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico del ricorrente, di un ulteriore importo

Massime di principio

  • Se la rendita catastale viene modificata dall'Agenzia del Territorio, il contribuente deve impugnare autonomamente l'atto di attribuzione/modifica della rendita (entro i termini dalla notificazione); in mancanza l'atto diventa definitivo e la rendita può essere utilizzata dall'amministrazione per il calcolo dell'imposta
  • La notificazione dell'avviso di accertamento può valere anche come notifica dell'atto di modifica della rendita (art.74 L.342/2000): il contribuente ha l'onere di impugnare l'atto modificativo separatamente entro 60 giorni
  • Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile si calcola applicando i moltiplicatori alla rendita catastale vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione (art.5 comma 2); questioni relative alla determinazione della rendita non si sanano impugnando solo l'avviso impositivo
  • La rendita attribuita è utilizzabile anche con riferimento ad annualità pregresse in relazione alla data della variazione materiale che ha determinato la modifica, non essendo gli atti attributivi di rendita atti costitutivi ma accertativi
  • Se la notifica dell'aggiornamento catastale è effettuata agli intestatari catastali risultanti, eventuali errori formali negli intestatari richiedono che il soggetto interessato proceda alle volture e adotti le iniziative procedurali (impugnazioni) entro i termini, pena l'acquiescenza
  • In casi simili è preferibile impugnare tempestivamente sia l'avviso di accertamento sia, se notificata o comunque conoscibile, la variazione catastale; conservare e produrre la documentazione catastale e, se necessario, promuovere ricorso incidentale o autonomo contro l'atto di variazione

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