Cassazione Penale, Sentenza n. 38277/2023 del 19/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta di rideterminazione del trattamento sanzionatorio inflitto con sentenza del 4/10/2010 per il reato ex art. 73 DPR n. 309/1990 (coltivazione marijuana e detenzione semi). Il ricorrente deduceva che, a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 32/2014 che ha ripristinato la precedente cornice edittale per le cosiddette droghe leggere, la pena inflitta doveva essere riesaminata; il giudice dell'esecuzione aveva ritenuto carente l'interesse perché la pena detentiva era stata interamente espia ta, mentre il ricorrente ha allegato che resta da eseguire la pena pecuniaria (mult a rateizzata di euro 18.000) e dunque sussiste interesse concreto alla rideterminazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Torre Annunziata perché riesamini l'istanza di rideterminazione della pena pecuniaria ancora in esecuzione. La Corte ha stabilito che il rapporto esecutivo è unitario e non si estingue finché non siano state eseguite entrambe le specie di pena (detentiva e pecuniaria); pertanto, anche se la detenzione è stata espiata, permane l'interesse alla rideterminazione se resta da eseguire la multa, e il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la pena tenendo conto della cornice edittale ripristinata dalla Corte costituzionale e, se del caso, della commisurazione con le pene eventualmente concorrenti.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
cornice edittale ripristinata: reclusione da due a sei anni e multa da C 5.164 ad C 77.468
La Corte ha ritenuto applicabile la cornice edittale per le cosiddette droghe leggere ripristinata dalla Corte costituzionale n. 32/2014; tale quadro va preso in considerazione dal giudice dell'esecuzione nella rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
Sentenza Corte costituzionale n. 32 del 2014
declarata l'incostituzionalità degli articoli 4-bis e 4-vicies ter del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modifiche dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49
La pronuncia ha revocato il trattamento sanzionatorio unificato per droghe leggere e pesanti, facendo rivivere il regime differenziato previsto dal DPR 309/1990; la declaratoria investe sia la pena detentiva sia la multa e giustifica la rideterminazione delle pene già inflitte.
Art. 657, comma 3, cod. proc. pen.
Norma sulla fungibilità delle pene (attribuzione di porzioni di pena da espungere in presenza di altre pene da eseguire): rilevante per il caso in cui esistano altre condanne anteriori da espiare, ma nel caso concreto il giudice aveva accertato l'assenza di ulteriori condanne.
Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 30
Secondo la Corte, agli effetti dell'art. 30, il rapporto esecutivo si considera unitario e si esaurisce solo con l'estinzione di entrambe le specie di pena (detentiva e pecuniaria), perciò la presenza di una multa ancora dovuta mantiene l'interesse alla rideterminazione.
Giurisprudenza di Sez. 1 (es. n. 13072 del 03/03/2020, Candido) e Sez. 5 n. 370 del 19/10/2021 (Pipicella)
Ha consolidato il principio secondo cui il rapporto esecutivo va valutato unitariamente e che sussiste interesse alla rideterminazione in executivis quando resta da eseguire la sola pena pecuniaria, compresa la necessità di rideterminare anche la pena detentiva ai fini della commisurazione nel caso di pene concorrenti.
Massime di principio
- Il rapporto esecutivo è unitario: l'esecuzione non si considera esaurita finché non siano state esplicate entrambe le specie di pena (detentiva e pecuniaria).
- Se la detenzione è stata espita ma resta da eseguire la multa, il condannato ha interesse concreto alla rideterminazione della pena alla luce di eventuali pronunce costituzionali che abbiano modificato la cornice edittale.
- Il giudice dell'esecuzione, chiamato a rideterminare la pena, deve applicare la cornice edittale ripristinata dalla Corte costituzionale e può rideterminare anche la parte detentiva quando ciò sia necessario per la commisurazione delle pene residue (es. pene concorrenti).
- La prova dello stato esecutivo (es. provvedimenti di rateizzazione o iscrizioni a ruolo della multa) è importante per dimostrare l'interesse concreto alla rideterminazione.
- Se esistono altre condanne anteriori da espiare, può operare la fungibilità ai sensi dell'art. 657, comma 3, cod. proc. pen.; in assenza di tali condanne la rideterminazione deve comunque riguardare la multa ancora dovuta.
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