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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16527/2023 del 18/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Politi ha impugnato la sentenza denunciando l'errata applicazione dell'art. 23, comma 4, del d.l. 149/2020 (disciplina emergenziale sulla trattazione cartolare) sostenendo che non è stata comunicata alla difesa la richiesta del Pubblico Ministero di trattare il giudizio oralmente, fatto che integra una nullità generale a regime intermedio ex art. 178 lett. c) c.p.p. per violazione del diritto di intervento e assistenza. Frascarino ha censurato la motivazione della sentenza circa la mancata prevalenza delle circostanze attenuanti e, successivamente, ha dedotto una nullità analoga dopo aver appreso dell'omessa notifica dell'istanza di trattazione orale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, accertando che, nel periodo della disciplina emergenziale in cui il procedimento si svolgeva per regola in forma cartolare, la richiesta di trattazione orale avanzata dal Pubblico Ministero non era stata comunicata ai difensori e che il Procuratore presentò conclusioni orali all'udienza di decisione in assenza delle difese. Ciò ha determinato una nullità generale a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p., con violazione del contraddittorio e del principio della parità delle armi. Ne è conseguito l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli. Il motivo originario prospettato da Frascarino è stato assorbito dall'accoglimento della doglianza principale.

Norme richiamate

  • Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 149 (art. 23)

    art. 23, comma 4 (richiesta di trattazione orale e modalità di comunicazione nel regime emergenziale)

    La Corte ha interpretato che la richiesta di trattazione orale del Pubblico Ministero, nell'ambito della disciplina emergenziale, deve essere comunicata alle parti; l'assenza di tale comunicazione integra una nullità generale a regime intermedio

  • Codice di procedura penale

    art. 178, comma 1, lett. c)

    La mancata comunicazione della scelta di trattare oralmente il processo, con conseguente svolgimento di udienza di discussione con sole conclusioni della pubblica accusa, configura una nullità generale a regime intermedio ai sensi di questa disposizione

  • Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (art. 83, comma 12-ter) e legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27

    art. 83, comma 12-ter (discipline emergenziali sulle modalità di requisitoria/conclusioni)

    Richiamata per il quadro normativo emergenziale: la Corte ha considerato rilevante la disciplina che ha introdotto modalità scritte/cartolari ma ha affermato che, anche in tale regime, le garanzie del contraddittorio richiedono la comunicazione alle parti delle scelte procedurali che incidono sul diritto di difesa

Massime di principio

  • Quando, anche in regime emergenziale, una parte (es. il Pubblico Ministero) chiede la trattazione orale, tale richiesta deve essere comunicata a tutte le parti interessate; la mancata comunicazione può determinare una nullità generale a regime intermedio ex art. 178 lett. c) c.p.p.
  • L'effettiva possibilità per la difesa di assistere e replicare alle conclusioni della controparte è essenziale per il rispetto del contraddittorio e della parità delle armi; udienze decisorie in cui la Corte ascolta solo la pubblica accusa senza che la difesa sia stata messa nelle condizioni di intervenire sono viziabili
  • In caso di accertamento della nullità per omissione di comunicazione della richiesta di trattazione orale, la Corte di cassazione tende ad annullare la sentenza e disporre il rinvio per un nuovo giudizio a diversa sezione per garantire imparzialità procedurale
  • Le doglianze di coimputati fondate sulla stessa omissione possono venire assorbite dall'accoglimento della principale; invece, motivi sostanziali sulla valutazione delle attenuanti vanno valutati separatamente ma possono risultare inattendibili se l'atto decisorio è affetto da nullità procedurale
  • Per evitare il rischio di nullità le cancellerie e le parti devono predisporre esplicite comunicazioni/ notifiche quando si opta per la trattazione orale in presenza di procedure straordinarie o cartolari

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