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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05484/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché presentato personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613 c.p.p., che impone la sottoscrizione del difensore cassazionista. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato personalmente la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per un furto aggravato. Il ricorso non investe questioni di merito o di qualificazione del fatto, ma viene dichiarato inammissibile perché proposto direttamente dalla parte, senza la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, come richiesto dall'art. 613 c.p.p. dopo la riforma del 2017. La Corte rileva quindi un vizio formale assorbente dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    richiamato come base della contestazione per il reato patrimoniale oggetto della sentenza confermata in appello

  • art. 625, comma 1, nn. 2 e 7, c.p.

    richiamato come norma aggravatrice del reato di furto contestato e confermato nei precedenti gradi

  • art. 613 c.p.p.

    stabilisce che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, con esclusione del ricorso personale della parte

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    richiamata come fonte della modifica dell'art. 613 c.p.p. che ha introdotto il vincolo della sottoscrizione del difensore cassazionista

  • Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018, P., Rv. 273177

    precedente di legittimità richiamato a sostegno del principio secondo cui il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte

Massime di principio

  • Dopo la modifica dell'art. 613 c.p.p. il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • La mancanza della sottoscrizione del difensore cassazionista integra una causa di inammissibilità del ricorso, senza che la Corte esamini i motivi di merito.
  • Quando l'inammissibilità deriva da un vizio formale assorbente dell'impugnazione, la declaratoria preclude ogni valutazione sulla fondatezza delle censure proposte.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti stabiliti dalla decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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