Cassazione Penale, Ordinanza n. 05484/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché presentato personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613 c.p.p., che impone la sottoscrizione del difensore cassazionista. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato personalmente la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per un furto aggravato. Il ricorso non investe questioni di merito o di qualificazione del fatto, ma viene dichiarato inammissibile perché proposto direttamente dalla parte, senza la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, come richiesto dall'art. 613 c.p.p. dopo la riforma del 2017. La Corte rileva quindi un vizio formale assorbente dell'impugnazione.
Norme richiamate
richiamato come base della contestazione per il reato patrimoniale oggetto della sentenza confermata in appello
art. 625, comma 1, nn. 2 e 7, c.p.
richiamato come norma aggravatrice del reato di furto contestato e confermato nei precedenti gradi
stabilisce che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, con esclusione del ricorso personale della parte
richiamata come fonte della modifica dell'art. 613 c.p.p. che ha introdotto il vincolo della sottoscrizione del difensore cassazionista
Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018, P., Rv. 273177
precedente di legittimità richiamato a sostegno del principio secondo cui il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte
Massime di principio
- Dopo la modifica dell'art. 613 c.p.p. il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- La mancanza della sottoscrizione del difensore cassazionista integra una causa di inammissibilità del ricorso, senza che la Corte esamini i motivi di merito.
- Quando l'inammissibilità deriva da un vizio formale assorbente dell'impugnazione, la declaratoria preclude ogni valutazione sulla fondatezza delle censure proposte.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti stabiliti dalla decisione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05454/2026 del 11/02/2026
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05469/2026 del 11/02/2026
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05471/2026 del 11/02/2026
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05472/2026 del 11/02/2026
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05473/2026 del 11/02/2026
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05474/2026 del 11/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →