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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30140/2025 del 02/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello che ha confermato la condanna pronunciata in primo grado. La doglianza principale riguarda il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che la condotta sarebbe stata di limitata offensività. La Corte di appello aveva escluso il beneficio valorizzando l'abitualità del comportamento, desunta dalla reiterazione dei fatti per tre volte in circa venti giorni e dai precedenti penali dell'imputato per reati della stessa indole. La seconda doglianza riguarda il giudizio di bilanciamento tra le attenuanti generiche concesse e la recidiva semplice, ritenuto dal ricorrente erroneo o non adeguatamente motivato. È stata inoltre contestata la determinazione dell'aumento per continuazione, fissato in quattro mesi di reclusione, ritenuto eccessivo rispetto alla pena base di un anno. La Suprema Corte ha ritenuto entrambe le censure manifestamente infondate o comunque infondate in diritto, rilevando che la motivazione della Corte territoriale era congrua e conforme ai principi consolidati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto correttamente motivato il diniego della particolare tenuità del fatto, per la reiterazione dei fatti e la non occasionalità della condotta, nonché insindacabile in sede di legittimità il giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva semplice, sorretto da adeguata motivazione e non illogico. Ha considerato parimenti incensurabile l'aumento di pena per continuazione, parametrato alla gravità complessiva del comportamento e alla personalità dell'autore. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto richiede una motivazione che tenga conto complessivamente delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo; può essere negata quando la condotta sia abituale o reiterata e quando gli elementi concreti escludano la minima offensività.

  • art. 133 c.p.

    I criteri di commisurazione della pena e di valutazione della gravità del reato costituiscono il parametro per motivare sia il giudizio sulla particolare tenuità del fatto sia il bilanciamento delle circostanze e l'aumento per continuazione.

  • art. 81 c.p.

    L'aumento di pena per continuazione è rimesso alla valutazione del giudice di merito e può essere giustificato richiamando la non occasionalità della condotta e la personalità dell'autore.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche possono essere valutate nel bilanciamento con la recidiva semplice secondo apprezzamento discrezionale del giudice di merito.

  • art. 99 c.p.

    La recidiva semplice è elemento valutabile nel giudizio di comparazione con le circostanze attenuanti e può essere posta in equivalenza se la motivazione spiega la scelta in rapporto alla pena concreta.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente è condannato alle spese processuali e, in assenza di colpa esclusiva nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il diniego della particolare tenuità del fatto è legittimamente motivato quando il giudice valorizzi elementi concreti di abitualità o reiterazione della condotta, anche senza un'analitica trattazione separata, purché la motivazione renda percepibile l'esclusione della minima offensività.
  • L'onere motivazionale sulla causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. può risultare soddisfatto anche implicitamente, se la qualificazione del fatto e i parametri richiamati rendono incompatibile la riconducibilità del caso all'ipotesi di particolare tenuità.
  • Il giudizio di bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva semplice è espressione di discrezionalità di merito e non è censurabile in cassazione quando non sia manifestamente illogico o arbitrario e sia sorretto da motivazione sufficiente.
  • Nel giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee il giudice può limitarsi a valorizzare gli elementi di cui all'art. 133 c.p. ritenuti prevalenti o assorbenti, senza necessità di un'esposizione particolarmente analitica di tutti gli argomenti difensivi.
  • La determinazione dell'aumento per continuazione è censurabile in cassazione solo se priva di motivazione o manifestamente irragionevole; è invece legittima quando sia correlata alla non occasionalità del comportamento e alla personalità del reo.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiContinuazioneRecidivaParticolare tenuità del fatto

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