Cassazione Penale, Sentenza n. 35994/2022 del 23/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la riforma della sentenza di primo grado che aveva condannato Angelo Palumbo per bancarotta fraudolenta per distrazione e bancarotta documentale, nonché per bancarotta per fatti di cui all'art. 223 comma 2 n. 2 l. fall.; censurate la mancanza di prova della preesistenza e della destinazione aziendale dei beni ascritti a distrazione, la carenza di nesso eziologico e dolo tra le omissioni (omesso versamento imposte, mancata ricapitalizzazione, prosecuzione dell'attività) e il fallimento, e la mancata riqualificazione della fattispecie in bancarotta semplice laddove la condotta sarebbe stata imprudente/colposa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato la sentenza della Corte d'Appello nella parte in cui ha ritenuto provata la bancarotta per distrazione senza aver specificato e provato la preesistenza e la disponibilità dei beni ritenuti distratti; ha inoltre riscontrato carenze di motivazione sul dolo richiesto per la bancarotta documentale e sulla qualificazione soggettiva delle condotte rilevanti ai sensi dell'art. 223 comma 2 n. 2 l. fall. Ha disposto il rinvio alla Corte d'Appello di Catania per nuovo esame e valutazione, con indicazioni precise su come argomentare sulla preesistenza dei beni, sul dolo (specifico o generico) e sul nesso causale.
Norme richiamate
L'art. 216 (bancarotta documentale) richiede prova non solo dell'irregolare tenuta delle scritture ma anche, per la fattispecie più grave, del dolo (volontà di arrecare pregiudizio ai creditori o di procurare un ingiusto profitto); il dolo deve essere desunto con metodo logico-inferenziale dalle modalità della condotta e non dal solo stato delle scritture
L'art. 217 disciplina la bancarotta semplice, che può integrarsi quando la condotta sia imprudente/colposa; la Corte richiama la necessità di non confondere la bancarotta semplice con la bancarotta documentale dolosa
art. 223 comma 2 n. 2 legge fall.
L'art. 223 distingue tra causazione dolosa diretta del fallimento (dolo specifico) e fallimento conseguente ad operazioni dolose (dolo generico o dolo eventuale); in quest'ultima ipotesi è sufficiente la coscienza e volontà dell'operazione dolosa anche se non diretta al fine di provocare il dissesto
L'art. 224 riguarda obblighi del soggetto in crisi e comportamenti che possono aggravare il dissesto; la Corte richiama la necessità di valutare se la condotta sia stata imprudente o dolosa ai fini della riqualificazione tra bancarotta semplice e fraudolenta
codice civile - artt. 2448 e 2449
artt. 2448 e 2449 cod. civ.
Richiamati in relazione all'omessa convocazione dell'assemblea dei soci quale elemento comprovante comportamenti omissivi rilevanti ai fini dell'accertamento della fattispecie di bancarotta
disposizioni processuali - art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod.proc.pen.
Norma richiamata in tema di enunciazione dei motivi di ricorso in cassazione (limiti di motivazione formale dei motivi)
decreto-legge - art. 23 comma 8 d.l. n. 127/2020
art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020
Richiamato per la disciplina del trattazione del ricorso senza intervento delle parti (procedura speciale durante emergenza sanitaria), fatto salvo il deposito della requisitoria del P.G.
decreto-legge - art. 7 comma 1 d.l. n. 105/2021
art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021
Norma che ha prorogato la disciplina processuale prevista dal d.l. sopra citato fino al termine indicato; richiamata in relazione al rito di trattazione
Massime di principio
- La responsabilità per bancarotta per distrazione richiede la prova della preesistenza e della disponibilità dei beni oggetto di distrazione: tale prova spetta all'accusa e non può essere desunta in via presuntiva dal mero disavanzo o dal silenzio del fallito
- L'irregolare tenuta delle scritture contabili costituisce l'elemento materiale della bancarotta documentale, ma per qualificare la fattispecie come fraudolenta occorre dimostrare il dolo (animus nocendi o animus lucrandi) con adeguato ragionamento logico-inferenziale sulle modalità della condotta
- Va sempre distinta la bancarotta semplice (colposa o per imprudenza) dalla bancarotta fraudolenta: la riqualificazione è obbligatoria quando la prova non supporta il dolo richiesto per la fattispecie più grave
- Nella causazione del fallimento (art. 223) occorre distinguere tra dolo specifico (volontà dell'evento fallimento) e operazioni dolose con dolo generico o dolo eventuale; la motivazione deve chiarire quale figura soggettiva sia stata accertata e su quali elementi
- Se la motivazione sulla preesistenza dei beni o sul dolo è carente, la Corte di cassazione annulla e rinvia: il giudice del rinvio deve fornire motivazioni rigorose e puntuali sulle prove e sulle inferenze logiche compiute
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