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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26534/2026 del 15/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto dell'atto di rinuncia al ricorso presentato personalmente dall'imputato e, non emergendo ragioni di esonero, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di euro 500 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per un reato in materia di stupefacenti. In seguito, ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto personalmente, motivandola con una asserita carenza di interesse, non ulteriormente specificata o giustificata. La Corte ha preso atto della rinuncia e ha deciso in conseguenza, applicando le spese processuali e la sanzione pecuniaria prevista per la rinuncia non sorretta da ragioni di esonero.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata in appello; la sentenza di legittimità non ne esamina il merito, ma prende atto della condanna già riportata per il reato di stupefacenti.

  • art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Aggravante applicata al reato contestato in materia di stupefacenti, richiamata come parte del decisum di merito confermato dalla Corte d'appello.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede, in caso di rinuncia al ricorso non assistita da ragioni di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La rinuncia personale al ricorso per cassazione determina la definizione del giudizio di legittimità senza esame dei motivi, con presa d'atto da parte della Corte.
  • In assenza di specifiche ragioni di esonero, la rinuncia al ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma prevista in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
  • Quando il ricorso viene rinunciato, la Corte non affronta il merito della condanna impugnata; resta ferma la decisione di merito già resa nei gradi precedenti.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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