Cassazione Penale, Ordinanza n. 26534/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto dell'atto di rinuncia al ricorso presentato personalmente dall'imputato e, non emergendo ragioni di esonero, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di euro 500 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per un reato in materia di stupefacenti. In seguito, ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto personalmente, motivandola con una asserita carenza di interesse, non ulteriormente specificata o giustificata. La Corte ha preso atto della rinuncia e ha deciso in conseguenza, applicando le spese processuali e la sanzione pecuniaria prevista per la rinuncia non sorretta da ragioni di esonero.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata in appello; la sentenza di legittimità non ne esamina il merito, ma prende atto della condanna già riportata per il reato di stupefacenti.
art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Aggravante applicata al reato contestato in materia di stupefacenti, richiamata come parte del decisum di merito confermato dalla Corte d'appello.
Prevede, in caso di rinuncia al ricorso non assistita da ragioni di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La rinuncia personale al ricorso per cassazione determina la definizione del giudizio di legittimità senza esame dei motivi, con presa d'atto da parte della Corte.
- In assenza di specifiche ragioni di esonero, la rinuncia al ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma prevista in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
- Quando il ricorso viene rinunciato, la Corte non affronta il merito della condanna impugnata; resta ferma la decisione di merito già resa nei gradi precedenti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 15 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26437/2026 del 15/07/2026
- ordinanza_penale · 15 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26459/2026 del 15/07/2026
- ordinanza_penale · 15 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26460/2026 del 15/07/2026
- ordinanza_penale · 15 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26461/2026 del 15/07/2026
- ordinanza_penale · 15 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26462/2026 del 15/07/2026
- ordinanza_penale · 15 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26463/2026 del 15/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →