Cassazione Civile, Ordinanza n. 26118/2022 del 05/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La società committente aveva chiesto il risarcimento del danno per l'esecuzione difettosa di opere relative all'ampliamento di una struttura alberghiera, assumendo che le anomalie lamentate fossero imputabili all'impresa convenuta e, in via di ricollegamento causale, anche al subappaltatore. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione ritenendo non dimostrato che i lavori da cui erano derivate le difformità fossero stati eseguiti dall'impresa convenuta o dal subappaltatore. In cassazione la ricorrente ha dedotto un unico motivo, denunciando omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che le indicazioni costruttive ricevute dal subappaltatore non provenivano dalla committente, bensì dal geometra dell'impresa convenuta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto che la doglianza, sotto la veste dell'omesso esame di un fatto decisivo, mirasse in realtà a una rivalutazione del merito e delle prove, preclusa nel giudizio di legittimità. Ha inoltre osservato che la Corte territoriale aveva già esaminato la circostanza dedotta, spiegando perché non fosse idonea a dimostrare la riferibilità dei lavori contestati all'impresa resistente. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. La ricorrente principale è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Il motivo per omesso esame di un fatto decisivo non può essere usato per sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio o una diversa lettura delle prove già esaminate dal giudice di merito.
Il controllo di inammissibilità può essere svolto sul singolo motivo e, quando il ricorso non si confronta utilmente con l'orientamento consolidato o tende a rimettere in discussione il merito, la Corte può dichiararlo inammissibile.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso può riflettersi sul ricorso incidentale, che nel caso resta assorbito.
Richiamato nel ragionamento sulla funzione filtro dell'inammissibilità, quale modello di selezione delle impugnazioni prive di effettiva consistenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
La memoria depositata in prossimità dell'udienza è richiamata solo come atto processuale intervenuto, senza incidere sull'esito.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è configurabile solo quando il fatto storico non sia stato effettivamente scrutinato dal giudice di merito; se la sentenza impugnata lo ha esaminato e valutato, la censura è inammissibile.
- Non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle prove: la diversa lettura delle risultanze istruttorie rispetto a quella accolta dal giudice di appello non integra un vizio denunciabile in cassazione.
- La funzione del filtro di inammissibilità consente alla Corte di arrestare i ricorsi che, pur formalmente formulati come vizi motivazionali o violazioni di legge, si risolvono in doglianze inconsistentemente dirette a ottenere una nuova pronuncia sul fatto.
- Quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile, il ricorso incidentale condizionato resta assorbito.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente soccombente alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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