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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02001/2024 del 18/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2011 emesso dal Comune nei confronti del contribuente per un'area che l'ente riteneva assoggettabile a imposizione in ragione della sua destinazione edificatoria. In primo grado il giudice tributario aveva accolto solo in parte il ricorso del contribuente; in appello la Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello del Comune e accolto quello del contribuente. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) nullità della sentenza e del procedimento per omessa rilevazione della nullità della notifica dell'appello del contribuente, effettuata presso la casa comunale anziché presso il procuratore domiciliatario del Comune nel primo grado, con conseguente violazione delle norme sulle notificazioni delle impugnazioni e sul contraddittorio; (2) nullità della sentenza per carenza di motivazione, poiché la CTR si era limitata ad affermare l'infondatezza dell'appello del Comune senza esaminare i suoi specifici motivi di gravame; (3) censura sull'accoglimento dell'appello del contribuente, poi rimasta assorbita. Il controricorrente ha resistito e ha anche depositato documentazione nuova per sostenere la sopravvenuta mutazione della destinazione urbanistica dell'area, documentazione però dichiarata inammissibile in cassazione.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso del Comune. Ha ritenuto nulla la notificazione dell'appello del contribuente perché eseguita presso la casa comunale e non presso il domicilio eletto del difensore del Comune nel grado precedente; tale nullità non risultava sanata, poiché il Comune era rimasto contumace nell'appello del contribuente e la successiva riunione dei giudizi non eliminava il vizio del singolo procedimento. Ha inoltre ravvisato una motivazione solo apparente della sentenza d'appello, perché la CTR aveva respinto l'appello del Comune senza affrontarne i motivi specifici, limitandosi a formule generiche. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 372 c.p.c.

    Nel giudizio di cassazione non possono essere prodotti documenti nuovi, salvo quelli relativi all'ammissibilità del ricorso e del controricorso o alle nullità della sentenza impugnata; la produzione in allegato alla memoria ex art. 378 c.p.c. è inammissibile se non rientra in tali eccezioni.

  • art. 378 c.p.c.

    La memoria difensiva non è veicolo idoneo per introdurre documenti non ammissibili ai sensi dell'art. 372 c.p.c.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È invocato per dedurre la nullità della sentenza e del procedimento per vizi processuali e per motivazione apparente.

  • art. 17 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546

    È richiamato quale norma del processo tributario in tema di notificazioni/contraddittorio dell'impugnazione.

  • art. 330 c.p.c.

    L'impugnazione va notificata alla controparte nel domicilio eletto; la notifica effettuata altrove è nulla.

  • art. 160 c.p.c.

    La violazione delle regole sulla notificazione dell'impugnazione comporta nullità della notificazione stessa.

  • art. 291 c.p.c.

    In presenza di notifica nulla dell'impugnazione il giudice d'appello deve disporre la rinnovazione della notificazione.

  • art. 156 c.p.c.

    È richiamato insieme alle altre norme sulle nullità processuali e sulla sanatoria per raggiungimento dello scopo.

  • art. 170 c.p.c.

    È richiamato per il regime delle notifiche ai difensori costituiti e del domicilio eletto.

  • art. 101 c.p.c.

    È richiamato a tutela del contraddittorio processuale.

  • art. 330 c.p.c.

    La mancata notifica dell'impugnazione nel domicilio eletto determina nullità non sanata se la parte non si costituisce.

Massime di principio

  • L'impugnazione deve essere notificata alla parte nel domicilio eletto presso il difensore costituito nel precedente grado; la notifica eseguita presso un diverso luogo è nulla.
  • La nullità della notificazione dell'impugnazione si sana per raggiungimento dello scopo solo se la parte intimata si costituisce nel relativo giudizio; la contumacia impedisce la sanatoria.
  • La riunione di giudizi distinti non fa venir meno l'autonomia dei singoli processi: un vizio processuale relativo a uno solo di essi resta rilevante in quel giudizio e non è neutralizzato dalla regolare costituzione della parte nell'altro.
  • La motivazione della sentenza è solo apparente, e quindi nulla, quando contiene formule generiche o apodittiche ma non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e non risponde ai motivi di gravame effettivamente proposti.
  • In sede di legittimità non è consentito introdurre nuovi documenti con la memoria, salvo i casi eccezionali previsti dall'art. 372 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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