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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30901/2026 del 12/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati, soci di una società in nome collettivo, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per omesso versamento all'INPS delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori. Con il primo motivo hanno dedotto l'irregolarità della notifica dell'avviso di accertamento dell'omesso pagamento, sostenendo che fosse stato consegnato a un collaboratore presso la sede sociale senza la successiva raccomandata, con conseguente impossibilità di beneficiare della causa di non punibilità collegata al pagamento entro tre mesi dalla contestazione. Con il secondo motivo hanno chiesto l'applicazione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., valorizzando il modesto scostamento dalla soglia di punibilità. Con il terzo motivo hanno censurato la misura della pena, ritenendola eccessiva e chiedendo il minimo edittale, le attenuanti generiche e, infine, la sospensione condizionale della pena. La difesa ha poi depositato memoria insistendo sull'ammissibilità dei motivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero in larga parte meramente riproduttive di questioni già esaminate e disattese in appello, dirette a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio e comunque attinenti al trattamento sanzionatorio, che risultava sorretto da motivazione congrua e logica. Quanto al primo motivo, ha osservato che la censura non si confrontava con la sentenza impugnata, la quale aveva correttamente ricostruito la natura istantanea del reato e l'operatività della speciale causa di non punibilità collegata al pagamento entro tre mesi dalla contestazione dell'INPS o della DTL; ha inoltre ribadito che l'eventuale irregolarità della notifica dell'avviso non incide sulla sussistenza del reato, né sui suoi elementi oggettivi e soggettivi, e che comunque la contestazione può avvenire con forme diverse, anche mediante raccomandata. Ha ritenuto adeguata la motivazione sull'esclusione della particolare tenuità del fatto, fondata sul rilevante superamento della soglia e sulla mancata effettuazione di pagamenti, e ha reputato immune da vizi il trattamento sanzionatorio, determinato secondo gli artt. 133 e 133-bis c.p. e con diniego della sospensione condizionale per i precedenti penali degli imputati. Conseguentemente, ha applicato l'art. 616 c.p.p., ponendo a carico dei ricorrenti le spese processuali e il versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato, in relazione alla contestazione ascritta ai due soci

  • art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463 del 1983, conv. in l. n. 638 del 1983

    norma incriminatrice dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni

  • art. 131-bis c.p.

    la particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non applicabile per il rilevante superamento della soglia e per l'assenza di pagamenti

  • art. 133 c.p.

    criterio utilizzato per la determinazione della pena

  • art. 133-bis c.p.

    richiamato dalla sentenza per la commisurazione del trattamento sanzionatorio

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende

  • sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 86

    richiamata in relazione alla regola sull'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini dell'onere pecuniario

Massime di principio

  • Nel reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, il pagamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione integra una causa sopravvenuta di non punibilità, ma non incide sulla perfezione del reato, che ha natura istantanea.
  • L'eventuale irregolarità della notifica dell'avviso di accertamento non esclude di per sé la configurabilità del reato, quando la contestazione dell'omissione possa comunque ritenersi ritualmente effettuata secondo le forme ammesse dalla disciplina applicabile.
  • La deduzione di vizi in cassazione è inammissibile quando si risolve nella mera riproposizione di questioni già valutate e disattese dai giudici di merito o nella richiesta di una nuova valutazione del fatto e delle prove.
  • La particolare tenuità del fatto può essere esclusa con motivazione adeguata valorizzando il significativo superamento della soglia di punibilità e la mancata regolarizzazione del debito contributivo.
  • Il trattamento sanzionatorio è insindacabile in cassazione quando sia sorretto da motivazione logica e coerente e sia stato determinato secondo i criteri legali di commisurazione; parimenti, il diniego della sospensione condizionale è legittimo se fondato su precedenti penali rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieOmesso versamentoImpugnazioniPena e commisurazioneCause di non punibilità
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoPrescrizione del reato

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