Sentenza del 27/12/2023 n. 36073 - Corte di Cassazione
Provvedimento Cautelare - Sospensione credito IVA- Esigenze che giustificano la misura cautelare - Necessità di congrua e specifica motivazione ab origine -
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva sospeso due rimborsi IVA richiesti dalla società (Euro 1.150.000 e Euro 400.000) richiamando genericamente l'art. 38-bis del DPR 633/1972 e indicando la presenza di "verifiche in corso"; la società impugnava la sospensione per mancanza di motivazione specifica. In Cassazione si contestava altresì che l'Amministrazione avesse introdotto in giudizio, successivamente all'adozione degli atti, ragioni giuridiche e fatti nuovi a fondamento della sospensione, violando il diritto di difesa e il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi tre motivi di ricorso, ritenendo che i provvedimenti di sospensione fossero nulli per carenza di motivazione specifica e inequivoca fin dall'origine. È stato enunciato il principio secondo cui la motivazione del provvedimento cautelare deve indicare con precisione le ragioni di fatto e di diritto che hanno portato alla sospensione e non può essere integrata in corso di causa con ragioni diverse da quelle riportate nell'atto. La sentenza della CTR è cassata e la causa rinviata alla Corte regionale di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame (anche in ordine alla eventuale successiva effettuazione dei rimborsi). Spese del giudizio di legittimità a carico dell'Amministrazione.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38-bis
"Quando sia stato constatato nel relativo periodo di imposta uno dei reati di cui all'art. 4, comma 1, n. 5), del decreto L. 10 luglio 1982, n. 429... l'esecuzione dei rimborsi ... è sospesa, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto indicata nelle fatture o in altri documenti illecitamente emessi od utilizzati, fino alla definizione del relativo procedimento penale"
La disposizione legittima la sospensione dei rimborsi IVA quando sussistano reati riconducibili a operazioni inesistenti; ma il richiamo generico a tale norma nell'atto amministrativo non è sufficiente: deve risultare quale specifico presupposto fattuale e giuridico sia concretamente ravvisato.
R.D. 14 aprile 1923, n. 2440, art. 69
Strumento più generale di sospensione (fermo amministrativo) volto a preservare la possibilità di compensazione con crediti dell'Amministrazione; ha presupposti diversi dall'art. 38-bis (es. crediti compensabili) e non può essere confuso con quest'ultimo. L'uso congiunto di più misure cautelari deve evitare duplicazioni ingiustificate e oneri eccessivi per il contribuente.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 23
Prevede la possibilità di misure cautelari in materia tributaria; l'applicazione richiede un formale provvedimento dotato di adeguata motivazione sul fumus boni iuris della pretesa dell'Amministrazione.
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 7
Tutela del diritto di difesa e dell'informazione del contribuente: l'Amministrazione deve comunicare i fatti e le ragioni che giustificano l'atto, pena la lesione del diritto di difesa.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 1
Principio di collaborazione e buona fede nei rapporti fra Amministrazione e contribuente, che limita pratiche cautelari ingiustificate e duplicative.
Costituzione, art. 2
Riferimento richiamato in motivazione per il principio di solidarietà che deve ispirare i rapporti tra pubblica amministrazione e cittadino.
Massime di principio
- Un provvedimento amministrativo di sospensione del rimborso IVA deve contenere, fin dall'origine, una motivazione specifica e dettagliata che indichi i fatti e le norme che giustificano la misura; il richiamo generico a una norma non è sufficiente.
- L'Amministrazione non può introdurre in giudizio, a fini integrativi, ragioni del tutto nuove e diverse rispetto a quelle riportate nell'atto impugnato: ciò violerebbe il diritto di difesa e la regola della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
- Quando si invoca l'art. 38-bis DPR 633/1972, l'atto deve chiarire se la sospensione si fonda su ipotesi di reati relativi a operazioni inesistenti (presupposto specifico dell'art. 38-bis) o su altri presupposti che richiederebbero l'uso di strumenti diversi (es. art. 69 R.D. 2440/1923); la scelta tra istituti cautelari richiede motivazione e proporzionalità.
- Non è illegittimo, in astratto, che l'Amministrazione ricorra a strumenti cautelari diversi dall'art. 38-bis, ma va evitata una duplicazione della misura cautelare sullo stesso periodo e un carico eccessivo per il contribuente: è necessario valutare limiti e congruità delle misure.
- Se il provvedimento di sospensione è viziato da carenza motivazionale, il contribuente ha diritto all'annullamento e alla valutazione del rimborso; la controversia sulla legittimità dell'atto non si estingue automaticamente con il pagamento, se la decisione sul provvedimento è rilevante per diritti ulteriori (es. interessi).
- In fase di controllo o di adozione di misure cautelari l'Amministrazione deve assicurare la piena conoscibilità delle ragioni dell'atto affinché il contribuente possa esercitare efficacemente il diritto di difesa e ottenere la tutela giurisdizionale.
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