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Sentenza

Sentenza del 28/12/2023 n. 36257 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La CTR Abruzzo aveva respinto l'appello di A.A. avverso la CTP dell'Aquila che aveva rigettato il ricorso contro un avviso di accertamento IRPEF 2007 basato sul redditometro, ritenendo incongrui i redditi rispetto al possesso di tre immobili e tre autovetture e affermando che alcuni beni erano solo formalmente intestati alla contribuente. L'ufficio aveva inoltre eccepito la tardività del ricorso iniziale, ma la CTR aveva ritenuto tale eccezione inammissibile perché avrebbe dovuto essere proposta con appello incidentale. A.A. ha proposto ricorso per cassazione deducendo omessa motivazione della CTR e mancato esame della vendita di un immobile nel 2007. L'Agenzia ha resistito e ha proposto ricorso incidentale sostenendo che la CTR ha sbagliato a considerare come non esaminabile l'eccezione di tardività senza che l'ufficio avesse proposto appello incidentale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale (omessa motivazione/omesso esame delle deduzioni riproposte in appello), ritenendo che la CTR non abbia adeguatamente esaminato e motivato sulle censure riproposte nell'atto di appello; ha assorbito il secondo motivo. Ha inoltre accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia ritenendo che la CTR avrebbe dovuto esaminare l'eccezione di tardività, posto che la questione era stata proposta in primo grado e riproposta negli atti di causa. La sentenza di merito è stata cassata e la causa rinviata alla CTR di secondo grado dell'Abruzzo in diversa composizione per nuovo esame, con indicazione di decidere nell'ordine logico delle questioni e di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 546/1992, art. 53

    L'appello tributario richiede motivi specifici; tuttavia la riproposizione in appello delle ragioni di impugnazione può essere idonea a soddisfare l'onere di specificazione quando l'appello mira al pieno riesame del merito.

  • D.Lgs. 546/1992, art. 54

    Norma richiamata in relazione alla disciplina dell'appello incidentale e degli effetti delle eccezioni di rito; la Corte ha rilevato applicazioni errate da parte del giudice di merito quando non affronta eccezioni rilevabili d'ufficio.

  • D.Lgs. 546/1992, art. 56

    Richiamato dall'ufficio nel ricorso incidentale in relazione alla procedura di devoluzione delle questioni al giudice d'appello; la Corte ha richiamato la necessità di valutare le eccezioni di rito che pregiudicano il merito.

  • Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    Richiamato dalla ricorrente per denunciare omessa motivazione/omesso esame; la Corte ha ritenuto fondata la censura nella parte in cui la CTR non ha motivato sull'effettiva riproposizione delle censure in appello.

  • Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    Richiamato dall'Agenzia per il ricorso incidentale; riguarda la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, qui con riferimento alla corretta gestione dell'eccezione di tardività.

  • D.Lgs. 300/1999, art. 57, comma 1

    Va interpretato nel senso che, dopo il trasferimento delle competenze al 2001, l'Agenzia delle Entrate è l'unico soggetto passivamente legittimato nel contenzioso tributario (motivo per cui il ricorso contro il MEF è inammissibile).

  • D.M. 28 dicembre 2000, art. 1

    Rilevato ai fini dell'operatività delle Agenzie fiscali dal 1° gennaio 2001, connesso alla legittimazione passiva in materia tributaria.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la riproposizione in appello dei motivi già dedotti in primo grado può essere sufficiente a rispettare l'onere di specificazione dell'art. 53 D.Lgs. 546/1992, purché il giudice d'appello affronti e motivi espressamente le ragioni addotte; la mera trascrizione senza esame non è valida.
  • Il giudice d'appello deve motivare specificamente perché ritiene infondate le censure riproposte: l'omesso esame o la motivazione insufficiente su punti decisivi può determinare la cassazione per violazione del principio motivazionale.
  • Le eccezioni di rito rilevabili d'ufficio (es. tardività del ricorso) devono essere esaminate prioritariamente in quanto pregiudicano l'accesso al merito; se il giudice di primo grado omette di decidere, l'ufficio soccombente sul merito ma vittorioso teoricamente su tali eccezioni deve proporre appello incidentale, salvo che la riqualificazione della riproposizione nei termini del processo tributario renda possibile l'esame.
  • In caso di decisione di merito che non decide espressamente questioni pregiudiziali, la parte interessata dovrebbe proporre appello incidentale condizionato per ottenere che tali questioni siano valutate dal giudice d'appello; tuttavia, nel contenzioso tributario la distinzione può attenuarsi perché molte eccezioni sono riproposte nelle controdeduzioni.
  • Dopo il trasferimento delle competenze dal MEF alle Agenzie fiscali, l'Agenzia delle Entrate è l'unico soggetto passivamente legittimato nel contenzioso tributario e pertanto le azioni devono essere dirette contro di essa.
  • Se il giudice di merito non affronta questioni che richiedono accertamenti di fatto, la cassazione può disporre il rinvio per nuovo esame in diversa composizione, demandando al giudice di merito l'istruttoria e la decisione conforme all'ordine logico delle questioni.

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