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Sentenza

Sentenza del 28/12/2023 n. 36248 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di un atto di recupero crediti d'imposta ritenuti indebitamente utilizzati in compensazione a seguito di un'operazione di ristrutturazione societaria (tra A.A. Spa, A.A. Italia Spa e A.A. BV) contestata dall'Ufficio come elusiva. L'Ufficio aveva già emesso un avviso di accertamento separato che contestava la ristrutturazione; l'atto di recupero riguardava i crediti utilizzati per il pagamento di imposte negli anni indicati. La società aveva eccepito sia questioni di merito (asserita correttezza dell'operazione e delle compensazioni) sia profili processuali (omessa sospensione per pregiudizialità dell'altro giudizio). Successivamente la società ha presentato domanda di definizione agevolata ex L. n.197/2022, art.1, comma 186, producendo la domanda in giudizio e gli estremi dei versamenti o la rilevanza che non vi fossero importi da versare.

La decisione

Il procedimento è stato dichiarato estinto per perfezionamento della definizione agevolata prevista dalla L. n.197/2022 (art.1, commi richiamati), in quanto la controversia era ricompresa nell'elenco trasmesso dall'Agenzia e la società ha depositato la domanda richiesta. Le spese restano a carico di chi le ha anticipate (secondo comma 197). Non è stato applicato il 'doppio contributo unificato' in quanto misura prevista esclusivamente per casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame. Non si è dunque pronunciato nel merito della validità sostanziale dell'atto di recupero, atteso l'estinzione del giudizio per definizione.

Norme richiamate

  • L. 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001), art. 1, comma 421

    Norma richiamata come base normativa per l'atto di recupero dei crediti di imposta; contestata dalla contribuente nella doglianza di merito.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37-bis

    Richiamato nei motivi di ricorso per contestare la qualificazione e i limiti procedurali relativi al recupero dei crediti d'imposta; la decisione di estinzione non ha risolto il merito della sua applicazione.

  • L. 15 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi 186 e ss.

    "la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dei commi da 186 a 191 entro il 30 settembre 2023"; "Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda"

    Stabilisce la possibilità di definizione agevolata delle controversie tributarie anche relative ad atti di recupero; la presentazione (e il pagamento, se dovuto) estingue il giudizio. Se non vi sono somme da versare la sola domanda perfeziona la definizione.

  • L. 15 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 196

    "Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio"

    Prevede il computo di quanto già versato in giudizio ai fini dell'estinzione e del calcolo degli importi dovuti per la definizione.

  • L. 15 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 197

    "il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata"

    Imposta l'onere processuale di deposito della domanda di definizione e delle prove di pagamento presso il giudice per rendere efficace la definizione in corso di causa.

  • L. 15 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi 200-201

    "L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024... Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni..."

    Regole procedurali sulla notificazione del diniego da parte dell'Amministrazione e sui termini/effetti impugnatori; previsione di revocazione per chi ha ottenuto estinzione e subisce diniego.

  • Codice di procedura civile, art. 295

    Richiamato per la necessità di sospendere il processo in presenza di giudizio pregiudiziale: la Corte di Cassazione aveva censurato una sentenza di rinvio per non aver disposto la sospensione prevista in presenza di decisione pregiudiziale.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 4

    Norme di legittimità invocate per i motivi di ricorso (vizi di diritto, violazioni processuali e errata applicazione di norme).

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 12 e 17

    Richiamato nei motivi riguardanti l'applicazione delle sanzioni tributarie e delle cause di non punibilità/irrogazione; la questione non è stata risolta nel merito per via dell'estinzione.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 57 e 63

    Norme processuali tributarie invocate in relazione alla richiesta di non applicazione delle sanzioni e ai limiti di ammissibilità delle istanze; il giudice del rinvio le aveva considerate inammissibili, motivo di censura dalla società.

  • Codice civile, artt. 2697 e 2700

    Richiamati in relazione alla distribuzione dell'onere della prova rispetto all'accertamento dei presupposti per il recupero dei crediti; rilevanza evocata nei motivi ma non decisa nella sentenza di estinzione.

Massime di principio

  • La presentazione valida di una domanda di definizione agevolata ex L. n.197/2022, con i relativi pagamenti ovvero la prova che non vi siano importi da versare, estingue il giudizio pendente sulla controversia ricompresa nell'ambito della definizione.
  • Anche atti meramente riscossivi (come atti di recupero di crediti d'imposta) possono rientrare nella definizione agevolata qualora l'Agenzia ne abbia inserito la lite nell'elenco previsto e la domanda sia depositata al giudice.
  • Il contribuente ha l'onere di depositare presso l'organo giurisdizionale copia della domanda di definizione e della prova di pagamento (art.1, comma 197): senza tale deposito la definizione potrebbe non essere efficace in giudizio.
  • Se non vi sono importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda (comma 194); gli importi già versati in giudizio si scomputano da quanto dovuto (comma 196).
  • L'estinzione per definizione non decide il merito delle questioni sostanziali (es. qualificazione elusiva di operazioni, corretta applicazione dell'art.37-bis DPR 600/1973); tali profili restano inevasi salvo che la definizione non li risolva automaticamente.
  • Il diniego dell'Amministrazione alla definizione è impugnabile nei termini e modi previsti dalla legge; nei casi di estinzione la decisione negativa può dar luogo a richiesta di revocazione dell'estinzione stessa.
  • Sussiste l'obbligo, per il giudice, di rispettare eventuali sospensioni processuali previste dall'art.295 c.p.c. quando pende una questione pregiudiziale: la mancata sospensione può costituire motivo di annullamento in sede di legittimità.

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