Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 28/12/2023 n. 36240 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

A.A. chiedeva la revoca della donazione dell'immobile effettuata in suo favore a vantaggio dei nipoti B.B. e C.C. ai sensi dell'art. 801 c.c., deducendo ingratitudine: i convenuti, dopo la morte della moglie del donante, si sarebbero mostrati affettuosi per ottenere la donazione, poi avrebbero eseguito lavori non graditi, minacciato di distruggere o rimuovere gli arredi che il donante riteneva ricordi affettivi e lo avrebbero in tal modo mortificato. Il donante aveva però previsto di poter ritirare i mobili in tempi a lui riservati e la donazione prevedeva la possibilità di rimozione degli arredi.

La decisione

Il Tribunale di Trento rigettò l'azione per decadenza ma accolse la domanda di custodia dei mobili. La Corte d'Appello ritenne invece tempestiva l'azione ma valutò che non risultasse provata l'ingiuria grave richiesta dall'art. 801 c.c., perché le testimonianze erano vaghe, non provavano una minaccia di distruzione e il mero invito a rimuovere i mobili, specie alla luce della clausola della donazione che consentiva la rimozione, non integra la grave ingiuria necessaria. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del donante, confermando che la ricostruzione di merito circa l'insufficienza probatoria non è sindacabile in sede di legittimità; ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese (liquidate in Euro 6.200,00) e precisato l'obbligo di eventuale ulteriore contributo unificato ai sensi della normativa vigente.

Norme richiamate

  • art. 801 c.c.

    Disciplina della revocazione della donazione per ingratitudine: richiede una 'ingiuria grave' del donatario, manifestata esteriormente e percepibile ai terzi come durevole disistima e mancanza di rispetto verso la dignità del donante; elemento essenziale per la revocazione.

  • art. 2721 c.c.

    Richiamato in relazione alla prova testimoniale; la Corte ha ritenuto che le regole probatorie impongono valutazione della credibilità e precisione delle deposizioni, e che testimonianze imprecise non possono fondare la revocazione.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato con riferimento ai limiti della prova testimoniale; la sentenza di merito ha valutato l'attendibilità e il contenuto della testimonianza ai fini dell'accertamento dei fatti.

  • art. 299 c.p.c.

    Richiamato per affermare che, nel processo in Cassazione, l'interruzione del processo per la morte di una delle parti prevista dagli artt. 299 c.p.c. ss. non trova applicazione dopo l'instaurazione del contraddittorio; quindi la morte dell'intimato non incideva sul procedimento di legittimità.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17)

    Norme sul contributo unificato: la Corte ha disposto l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato in caso di ricorso dichiarato inammissibile presentato dopo la data indicata dalla legge di stabilità 2013.

Massime di principio

  • Per ottenere la revoca della donazione per ingratitudine ai sensi dell'art. 801 c.c. è necessario provare una 'ingiuria grave' concreta, esteriorizzata e percepibile a terzi; atti di semplice disaccordo o richieste di rimozione di beni non sono di per sé sufficienti.
  • La clausola contrattuale della donazione che consente al donante di rimuovere i mobili nel tempo riduce la portata offensiva di eventuali richieste di liberazione dell'immobile: la condotta del donatario va valutata alla luce degli obblighi e delle facoltà distinti nella stessa donazione.
  • La reazione emotiva soggettiva del donante (es. impallidire o sentirsi male) non è prova efficace dell'esistenza di un'ingiuria grave se non è supportata da elementi oggettivi e specifici rilevati da terzi.
  • In sede di merito i giudici hanno ampio potere discrezionale nella valutazione delle testimonianze; in Cassazione non è possibile ottenere una riforma della decisione limitandosi a chiedere una diversa valutazione dei fatti, salvo vizi di diritto nella motivazione.
  • La prova testimoniale deve essere precisa e coerente: resoconti vaghi, contraddittori o di sentito dire non possono fondare la revocazione di una donazione.
  • Sul piano procedurale, l'azione per revocare la donazione per ingratitudine va proposta entro i termini decorrenti dalla conoscenza della condotta del donatario che integra l'ingiuria; è necessario individuare il momento di consapevolezza del donante per valutare la tempestività dell'azione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.