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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17829/2023 del 28/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati nella parte relativa alla sospensione condizionale della pena e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente a quel punto. Ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Napoli per un nuovo esame specifico sulla concessione o meno della sospensione condizionale, rilevando la carenza di motivazione della decisione impugnata su tale questione.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti erano stati dichiarati colpevoli del delitto continuato di furto e condannati in primo grado e in appello a 6 mesi di reclusione e 300 euro di multa ciascuno con concessione delle circostanze attenuanti generiche. Con il ricorso in cassazione è stata denunciata violazione di legge e vizio di motivazione nella parte in cui la Corte d'appello non ha motivato il rigetto della richiesta di sospensione condizionale della pena, pur essendo tale richiesta stata articolata nell'atto di impugnazione d'appello.

Norme richiamate

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, art. 23, comma 8

    Richiamata in relazione alla presentazione della requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di cassazione; riguarda procedure emergenziali e facoltà del Pubblico Ministero nell'ambito del processo

  • disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1

    Norma che limita l'enunciazione dei motivi di ricorso in cassazione; richiamata per precisare i limiti di formulazione del motivo esaminato

  • codice penale, art. 163, comma 1

    Norma che disciplina la sospensione condizionale della pena; dalla sentenza emerge che la richiesta di sospensione, se proposta e motivata in appello, richiede un'espressa valutazione e motivazione da parte del giudice che la decide

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 27886 del 23/06/2022 (Andrisani)

    Precedente citato a sostegno del principio per cui l'omessa motivazione sulla sospensione condizionale impone annullamento con rinvio per nuovo esame

Massime di principio

  • Se in appello viene espressamente chiesta la sospensione condizionale della pena con indicazione delle ragioni, la Corte d'appello deve pronunciarsi in modo motivato; l'omessa valutazione o motivazione su tale punto costituisce vizio che può giustificare l'annullamento parziale e il rinvio
  • La Cassazione può limitare l'annullamento alla sola questione della sospensione condizionale quando il resto del decisum non risulti viziato, disponendo il rinvio per un nuovo esame specifico
  • È importante che il difensore espliciti e documenti la richiesta di sospensione condizionale già in appello per preservare il diritto a una motivazione del giudice; la mancanza di motivazione costituisce violazione del principio di legalità delle decisioni
  • La requisitoria del Procuratore Generale in Cassazione può chiedere l'annullamento su punti specifici; tuttavia la decisione finale spetta alla Corte che valuta l'esistenza di vizi motivazionali o di diritto
  • Richiamare giurisprudenza consolidata (es. precedenti sezioni) nel ricorso può rafforzare la tesi che l'omessa motivazione imponga il rinvio

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