Cassazione Penale, Sentenza n. 06411/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Trento. Primo motivo: censura sull'aumento di pena per continuazione rispetto al reato indicato al capo B (tentata truffa ai danni di Zoro Dennis). Secondo motivo: contestazione della sussistenza della recidiva e della conseguente maggiorazione. In corso di causa la difesa ha prodotto verbali attestanti la remissione della querela da parte della persona offesa relativamente al capo B e l'accettazione del ricorrente, chiedendo l'estinzione del reato.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo per sopravvenuta carenza di interesse in relazione al reato estinto e ha dichiarato manifestamente infondato il secondo motivo in quanto il giudice di merito ha correttamente applicato i criteri di valutazione della recidiva (art. 133 cod. pen.). Ha dichiarato l'estinzione del reato di tentata truffa ai danni di Zoro Dennis (capo B) per remissione di querela e ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente a quel reato. Per effetto ha rideterminato la pena per la truffa consumata (capo A, ai danni di Cavada Francesca) escludendo l'aumento per la continuazione e applicando la diminuzione per il rito abbreviato, fissando la pena in mesi dieci e giorni venti di reclusione e 266 euro di multa. Ha dichiarato il resto del ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Principi richiamati per la valutazione della recidiva: il giudice deve esaminare concretamente il rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, valutando se la pregressa condotta indichi una perdurante inclinazione al delitto e abbia influito come fattore criminogeno.
Applicato per l'inquadramento delle spese processuali; la Corte pone le spese a carico del ricorrente in mancanza di diversa regolamentazione tra le parti.
Massime di principio
- La remissione della querela estingue il reato nei confronti dell'imputato: se ciò interviene durante il procedimento di impugnazione rende inammissibile o privo di interesse il motivo che riguarda quell'evento estinto.
- Quando un capo d'imputazione si estingue per remissione di querela, il giudice d'appello o la Corte di legittimità possono annullare la parte di sentenza relativa a quel reato e rideterminare la pena per i reati residui eliminando eventuali aumenti (es. per continuazione) derivanti dal reato estinto.
- La sussistenza della recidiva va valutata concretamente secondo i criteri dell'art. 133 c.p.: non è sufficiente considerare la gravità dei fatti o l'arco temporale; il giudice deve verificare il nesso tra precedenti condanne e la condotta attuale.
- La remissione di querela richiede atti documentali formali (verbali, accettazione); va prodotto tempestivamente in modo che il giudice possa dichiarare l'estinzione e ricalcolare la pena.
- La dichiarazione di estinzione del reato non impedisce che rimangano in piedi altre imputazioni; tuttavia può comportare la revisione delle aggravanti o aumenti applicati per continuazione e la conseguente rideterminazione della pena.
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