Cassazione Civile, Ordinanza n. 18494/2023 del 28/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i tre motivi di ricorso perché ha preso atto della rinuncia al ricorso proposta dalla società e dell’adesione del lavoratore controricorrente. Ritenuta rituale la rinuncia con la contestuale adesione, la Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione.
Esito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato da una società a un dipendente. Il lavoratore aveva impugnato il recesso sostenendo che, in base ai presupposti di fatto e di legge, non si trattasse di un singolo licenziamento individuale ma di una fattispecie che avrebbe dovuto essere ricondotta a una procedura di licenziamento collettivo. Il giudizio di merito si è concluso con il rigetto dell’impugnazione della società, mentre nel giudizio di legittimità la società ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) violazione e/o falsa applicazione della legge n. 223/1991; (2) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1344 c.c., in relazione alla legge n. 223/1991; (3) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18, comma 1, L. n. 300/1970. Prima della decisione, però, la ricorrente ha rinunciato al ricorso ex art. 390 c.p.c., con adesione della parte controricorrente e richiesta di estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
Norme richiamate
richiamata come parametro normativo rispetto alla qualificazione del licenziamento e alla possibile applicazione della disciplina dei licenziamenti collettivi; la Corte non entra nel merito della sua interpretazione per effetto della rinuncia al ricorso
invocato dalla ricorrente in relazione all'asserita elusione della disciplina sui licenziamenti collettivi; nessuna statuizione di merito per intervenuta estinzione
art. 18, co. 1, L. n. 300/1970
richiamato tra i motivi di ricorso in relazione alle conseguenze sanzionatorie del licenziamento; nessuna valutazione di merito
norma applicata per la rinuncia al ricorso in cassazione, ritenuta ritualmente formulata con adesione della controparte
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando rituale e accompagnata dall’adesione della controparte, determina l’estinzione del giudizio senza decisione sul merito dei motivi proposti.
- In presenza di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte non si pronuncia sulle questioni sostanziali dedotte nei motivi di ricorso, anche se riguardano la qualificazione del licenziamento o la corretta disciplina applicabile.
- La rinuncia al ricorso comporta che restino prive di esame le censure di violazione di legge prospettate contro la decisione di merito.
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