Cassazione Penale, Sentenza n. 38589/2022 del 13/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Procedimento per tentato furto aggravato (merce esposta in supermercato del valore di euro 53). In primo grado, con rito abbreviato, il Tribunale di Ancona aveva dichiarato la responsabilità dell'imputata e riconosciuto l'attenuante dell'art. 62 n. 4 cod. pen. stimata equivalente all'aggravante; pena sospesa (1 mese e 20 giorni) e multa di euro 140. La Corte d'appello di Ancona ha confermato. Con ricorso per cassazione la difesa ha denunciato, in particolare, (i) insufficiente e apparente motivazione della Corte d'appello nel ritenere inapplicabile la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.), per come si era basata su generici richiami a precedenti di polizia, stato di disoccupazione e presunta 'professionalità' nella commissione del reato; e (ii) carenza e apoditticità della motivazione nel negare la non menzione della condanna nel casellario (art. 175 cod. pen.), nonostante la concessione della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Motivi principali: la Corte d'appello ha negato la causa di non punibilità per particolare tenuità con motivazione generica e apodittica, facendo riferimento a presunti elementi di 'abitualità' e 'professionalità' non adeguatamente documentati (la giurisprudenza richiede, per escludere la tenuità per abitualità, la prova di almeno due ulteriori illeciti oltre quello processato e una verifica puntuale dei precedenti di polizia); analogamente, il diniego della non menzione è risultato privo di specifiche ragioni idonee a motivare la decisione ai sensi dell'art. 133 cod. pen.
Norme richiamate
Norma sull'autore del reato e sulle forme di partecipazione; citata in relazione alla qualificazione dell'illecito come tentato.
Norma sul delitto di furto; applicata per la qualificazione del fatto (tentato furto).
Aggravante per furto commesso su cosa esposta alla pubblica fede; rilevante per il quadro sanzionatorio e per il bilanciamento con l'attenuante riconosciuta.
Circostanza attenuante riconosciuta in primo grado e valutata equivalente all'aggravante; rilevante nel bilanciamento delle circostanze ai fini della pena.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte di cassazione richiede motivazione specifica quando la causa è negata, e precisa che l'elemento 'abitualità' ostativo alla tenuità va provato (in giurisprudenza si richiede almeno due ulteriori illeciti oltre quello in esame).
Criteri per l'individuazione della pena e riferimenti alle caratteristiche personali e al comportamento del reo; utilizzata come parametro per verificare se la mancata concessione di benefici sia adeguatamente motivata.
Norma sulla non menzione della condanna nel casellario; beneficio discrezionale del giudice che tuttavia richiede l'indicazione delle ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limiti nella esposizione dei motivi di ricorso in cassazione; citato per definire l'ambito dei motivi proposti.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) non può essere esclusa con giudizi generici: se si invoca l'abitualità del comportamento occorre prova concreta (giurisprudenza richiede almeno due ulteriori illeciti oltre a quello processato) e valutazione puntuale dei precedenti di polizia.
- I precedenti di polizia e lo stato personale (es. disoccupazione) non sono di per sé sufficienti a dimostrare la 'professionalità' o l'abitualità del reato; il giudice deve esplicitare quale rilievo fattuale viene attribuito a tali elementi.
- La mancata concessione della non menzione (art. 175) è discrezionale, ma il diniego deve essere motivato chiaramente richiamando i criteri dell'art. 133 e indicando le specifiche ragioni ostative; la sospensione condizionale della pena non impone automaticamente la non menzione.
- La Corte deve evitare motivazioni apparenti o meramente ripetitive di quanto già detto da altri giudici: ogni valutazione ostativa a benefici (tenuità, non menzione) richiede ponderazione e specificazione degli elementi di fatto che la giustificano.
- In presenza di motivazione carente o apodittica, la Cassazione può annullare e disporre il rinvio per un nuovo esame del merito da parte di altra Corte d'appello.
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